Cassazione Penale, Sentenza n. 18043/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Saleri impugnava il rigetto dell'istanza di restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, sostenendo che il valore della sua partecipazione nella Giuseppe Saleri s.a.p.a. (diventata Cinzia Saleri s.a.p.a.) era aumentato rispetto alla stima effettuata in sede di sequestro per effetto dell'incremento di borsa delle azioni della partecipata Sabaf s.p.a. e del decesso del padre (usufruttuario) che avrebbe consolidato a suo favore la titolarita' delle azioni; pertanto la sola partecipazione sarebbe stata sufficiente a soddisfare le ragioni della confisca e gli altri beni avrebbero dovuto essere restituiti. Deduceva altresi' che la valutazione avrebbe dovuto essere ancorata al momento finale della vendita o al piu' al momento del passaggio in giudicato della sentenza, non al momento del sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'Appello di Brescia per nuovo esame. La Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il valore dei beni da vincolare deve essere adeguato e proporzionato all'importo del profitto del reato e va determinato sulla base delle valutazioni di mercato con riferimento al momento in cui il sequestro viene disposto; la stima deve essere oggetto di ponderata valutazione preventiva e non rinviabile alla fase esecutiva. Tuttavia la Cassazione ha rilevato che dagli atti non risultava chiaro se la stima originaria fosse stata effettuata sul valore di mercato o sul valore nominale delle quote: per tale ragione ha annullato e disposto il rinvio per consentire alla Corte territoriale un nuovo accertamento conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma relativa alla responsabilita' in concorso per i reati che hanno dato luogo alla confisca; costituisce una delle basi dell'accertamento penale da cui e' derivata la misura ablativa
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000 n.
Norma indicata tra i reati contestati all'odierno ricorrente e collegata alla misura di sequestro/confisca; il testo non riporta il numero del decreto ma la norma e' stata citata quale fatto-reato che ha giustificato l'ablazione
art. 667 c.p.p., comma 4
Norma procedurale richiamata per la riqualificazione del ricorso in opposizione ex art. 667 comma 4 e per la trasmissione del procedimento alla Corte d'Appello competente
Giurisprudenza di legittimita' (Cass. sez. 3 e sez. 6, pronunce richiamate)
Sez. 3, n. 17465 del 22/03/2012; Sez. 3, n. 3260 del 04/04/2012; Sez. 3, n. 42639 del 26/09/2013; Sez. 6, n.15807 del 09/01/2014; Sez. 2, n. 36464 del 21/07/2015
Principio consolidato secondo cui, per evitare eccessività e per rispettare adeguatezza, gradualita' e proporzionalita' delle misure cautelari, il valore dei beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente deve essere determinato con riferimento alle valutazioni di mercato e al momento in cui il sequestro viene disposto; la stima deve essere effettuata dal giudice della cautela e verificabile dal Tribunale del riesame
Principio di adeguatezza, gradualità e proporzionalità delle misure cautelari
I beni vincolati devono avere un valore congruamente proporzionato all'importo del credito garantito dalla confisca; la verifica del valore e della proporzione e' preventiva e non rinviabile
Massime di principio
- Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente la valutazione del valore dei beni deve fare riferimento al valore di mercato al momento del sequestro, non al valore che puo' emergere successivamente (vendita o passaggio in giudicato), salvo prova della consolidazione del nuovo valore
- La stima del valore e' compito del giudice della cautela e deve essere adeguata, proporzionata e ponderata in fase preventiva; la decisione puo' essere riesaminata dal Tribunale del riesame e dalla Corte d'appello
- Se dagli atti risulta che la stima originaria e' stata effettuata sul valore nominale anziche' sul valore di mercato, la decisione sul sequestro/confisca va riesaminata e la parte puo ottenere il rinvio per nuova valutazione
- I rialzi di valore dovuti a fattori volatili (es. oscillazioni di borsa) o a situazioni non consolidate non impongono automaticamente l'aggiornamento del vincolo: e' necessario dimostrare la stabilita' e la consolidazione del nuovo valore e la titolarita' effettiva dei diritti
- In fase difensiva conviene documentare puntualmente sia la natura e la stabilita' degli incrementi di valore (es. trasferimenti di proprieta', cessazione di usufrutto, attestazioni di mercato) sia l'effettiva effettivita' dei diritti vantati dal ricorrente, per chiedere la restituzione o la riduzione del vincolo
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18020/2024 del 08/05/2024
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18021/2024 del 08/05/2024
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18022/2024 del 08/05/2024
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18023/2024 del 08/05/2024
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18024/2024 del 08/05/2024
- Sentenza penale · 8 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 18025/2024 del 08/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →