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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27709/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente, terza interessata non sottoposta ad indagini, impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, per mancata allegazione di procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p. Il ricorso in Cassazione censurava l'approccio formalistico del Tribunale, sostenendo che la procura speciale non richiede formule sacramentali e che la nomina allegata conteneva comunque una manifesta volontà di conferire mandato per il riesame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto. Ha richiamato il principio secondo cui il terzo interessato deve stare in giudizio tramite difensore munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p., ma ha precisato che tale procura non necessita di formule sacramentali: va valutato il contenuto dell'atto e la chiara manifestazione di volontà di conferire il mandato per la specifica procedura. Nel caso concreto la 'nomina a difensore di fiducia' allegata conteneva la manifestazione di volontà e l'indicazione del provvedimento impugnato, quindi costituiva procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.

Norme richiamate

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Richiede che il terzo interessato sia rappresentato da difensore munito di procura speciale per stare in giudizio; la procura rilevante va valutata per contenuto e manifestazione di volontà e non per formule sacramentali

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Si distingue dalla procura ex art. 100 in quanto attribuisce la capacità di essere soggetto del rapporto processuale (procura per determinati atti); la differenza va valutata sul contenuto dell'atto

  • art. 96 cod. proc. pen.

    Richiamata per confronto: la nomina del difensore dell'imputato non richiede procura speciale perché il difensore rappresenta ex lege l'imputato; tuttavia la procura speciale per il terzo interessato deve essere valutata analogamente per contenuto

  • art. 183 cod. proc. civ.

    Usata come parametro comparativo: nel processo civile il conferimento di procura alle liti è l'elemento che soddisfa l'onere di patrocinio per i portatori di interessi civilistici

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del ricorso per Cassazione invocato dalla ricorrente (violazione di legge)

  • Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017 (Fazzari)

    «per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici deve trovare applicazione la regola che l'art. 100 cod. proc. pen. prevede espressamente per la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, ossia che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale...»

    Conferma che il terzo interessato, portatore di interessi civilistici, necessita di procura speciale per stare in giudizio; distingue la posizione del terzo da quella dell'indagato/imputato

  • Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014 (Borrelli)

    «la procura speciale di cui all'art. 100 cod. proc. pen. non si differenzia per funzione, contenuto e tantomeno per formule sacramentali dalla nomina ex art. 96 cod. proc. pen. del difensore dell'imputato, con conseguente necessità di interpretare il contenuto dell'atto alla luce della chiara manifestazione di volontà del terzo interessato»

    Stabilisce che la procura ex art.100 va interpretata sulla base della manifestazione di volontà e non di formule formali; chiarisce il confine con la nomina ex art.96

  • Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022 (Ruffo)

    «la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà...»

    Ribadisce che non sono necessarie formule sacramentali; ciò che conta è la chiara manifestazione di volontà e il contenuto dell'incarico

Massime di principio

  • Il terzo interessato in materia di sequestro preventivo deve stare in giudizio tramite difensore munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p.; in mancanza l'istanza è inammissibile.
  • La validità della procura speciale va valutata sul contenuto e sulla 'chiara manifestazione di volontà' del conferente: non occorrono formule sacramentali, ma l'atto deve individuare con sufficiente precisione il mandato e, se possibile, il provvedimento o la procedura oggetto dell'impugnazione.
  • Occorre distinguere la procura ex art. 100 c.p.p. dalla procura per determinati atti ex art. 122 c.p.p.: la prima conferisce mandato difensivo per partecipare al processo, la seconda attribuisce capacità di essere parte per singoli atti; la distinzione si desume dal contenuto dell'atto.
  • Il difensore che impugna per conto di un terzo interessato dovrebbe allegare e, se possibile, corredare la nomina con elementi che mostrino chiaramente la volontà di conferire il mandato per la specifica procedura (data, riferimento al provvedimento, sottoscrizione del conferente) per evitare eccezioni di inammissibilità formale.
  • In caso di dubbio sulla sussistenza della procura speciale, il giudice di merito deve valutare il contenuto documentale e, se rilevante, consentire integrazioni o, se necessario, procedere secondo i limiti previsti dalla legge; il ricorso in Cassazione può ottenere l'annullamento dell'atto impugnato e il rinvio se il vizio è stato valutato in modo eccessivamente formale.

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