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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18043/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa insolvente)

La controversia

Una società di factoring aveva chiesto l'ammissione al passivo dell'amministrazione straordinaria di una grande impresa per il credito corrispondente alle anticipazioni erogate in esecuzione di contratti di factoring aventi a oggetto crediti futuri dell'impresa poi sottoposta, in precedenza, a amministrazione giudiziaria ai sensi del codice antimafia. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in chirografo; l'opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal tribunale, che aveva escluso la prededuzione sia perché i crediti erano sorti nell'ambito di una misura di prevenzione non assimilabile a una procedura concorsuale, sia perché l'art. 7 l. n. 52/1991 non sarebbe stato applicabile per difetto di specifica prova, da parte del factor, di quali anticipazioni si riferissero a crediti non ancora sorti alla data di apertura della procedura. Con il ricorso per cassazione la società di factoring ha dedotto: violazione delle norme sull'amministrazione straordinaria, sul codice antimafia, sull'art. 111 l.fall. e sull'art. 7 l. n. 52/1991; ha sostenuto che la prededuzione riconosciuta nella procedura di prevenzione dovesse traslare nella successiva procedura concorsuale per effetto della consecuzione; ha invocato anche profili di legittimità costituzionale; inoltre ha censurato l'onere probatorio posto a suo carico rispetto all'art. 7 l. n. 52/1991, sostenendo che fosse la procedura a dover provare quali crediti fossero già sorti. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la consecuzione non è configurabile tra amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria, ma ha ritenuto corretta, in linea di principio, l'applicazione dell'art. 7 l. n. 52/1991 nei limiti in cui il factor provi i fatti costitutivi della prededuzione, cioè che le anticipazioni si riferiscano a crediti non ancora sorti; nel caso concreto ha però confermato il rigetto perché tale prova non era stata fornita in modo sufficiente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che i crediti sorti durante l'amministrazione giudiziaria potessero conservare la prededuzione nella successiva amministrazione straordinaria, poiché tra le due procedure non vi è consecuzione: la prima è una misura di prevenzione, non una procedura concorsuale, e perciò manca il necessario collegamento di presupposti, soggetti e finalità. Ha poi confermato che l'art. 7 l. n. 52/1991, applicabile anche all'amministrazione straordinaria, consente al factor, in caso di recesso del commissario straordinario dalla cessione di crediti non ancora sorti, di ottenere la restituzione delle somme anticipate con tutela prededucibile; tuttavia ha ritenuto corretta la decisione del tribunale nel porre a carico del creditore l'onere di allegare e provare quali crediti ceduti fossero non ancora sorti alla data di apertura della procedura. Il ricorso è stato quindi respinto, senza spese per la mancata costituzione dell'intimata, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34 d.lgs. n. 159/2011

    La misura di amministrazione giudiziaria è qualificata come procedimento di prevenzione finalizzato a sottrarre l'impresa all'influenza criminale e a consentirne la prosecuzione fuori dal contesto di illegalità, non come procedura concorsuale.

  • art. 52 d.lgs. n. 270/1999

    È richiamato come norma che riconduce alla prededuzione, anche nel fallimento successivo all'amministrazione straordinaria, i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore.

  • art. 20 d.lgs. n. 270/1999

    È richiamato come disposizione che opera il rinvio al regime di prededuzione previsto dall'art. 111 l.fall.

  • art. 67 d.lgs. n. 270/1999

    È richiamato quale norma che rende applicabile nella procedura di amministrazione straordinaria l'art. 111 l.fall.

  • art. 111 l.fall.

    La prededuzione è considerata una precedenza procedurale, non una causa di prelazione sostanziale; opera nei limiti della procedura in cui il credito è sorto e, per trasmigrare in altra procedura, presuppone la consecuzione tra procedure concorsuali.

  • art. 61 d.lgs. n. 159/2011

    È richiamato come disposizione che prevede la prededuzione nell'ambito del procedimento di prevenzione per i crediti sorti in occasione o in funzione di esso.

  • art. 54 d.lgs. n. 159/2011

    È richiamato dalla ricorrente come norma del codice antimafia che qualificherebbe come prededucibili determinati crediti nell'ambito della procedura di prevenzione.

  • art. 7 l. n. 52/1991

    In caso di cessione di crediti, se il commissario straordinario recede dai crediti non ancora sorti alla data di apertura della procedura, il factor ha diritto alla restituzione del corrispettivo versato, con tutela prededucibile; la disciplina esprime un principio applicabile alle procedure concorsuali e si estende anche all'amministrazione straordinaria.

  • art. 2697 c.c.

    Il creditore che domanda la prededuzione deve provare i fatti costitutivi del relativo trattamento, compreso che le anticipazioni riguardino crediti non ancora sorti; non si può invertire l'onere probatorio invocando in modo improprio la vicinanza della prova.

  • art. 93 l.fall.

    È richiamato come fonte dell'onere di allegazione del titolo e dei fatti costitutivi nella domanda di ammissione al passivo.

  • art. 95 l.fall.

    È richiamato come norma che regola la verifica del passivo e la prova dei fatti dedotti dal creditore.

  • art. 99 l.fall.

    È richiamato come norma che impone la deduzione dei fatti costitutivi e la loro prova nell'opposizione allo stato passivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La consecuzione tra procedure, ai fini della sopravvivenza della prededuzione, richiede che le procedure siano espressione di un fenomeno giuridico unitario, con identità di soggetti e di presupposto oggettivo; non è configurabile quando la prima procedura sia una misura di prevenzione e la seconda una procedura concorsuale, perché difettano comunanza di presupposti, destinatari e finalità.
  • La prededuzione non è una causa di prelazione sostanziale, ma una posizione processuale di preferenza nella distribuzione dell'attivo; perciò opera entro la procedura in cui il credito è sorto e, fuori da quella, sopravvive solo se la legge o la consecuzione tra procedure ne giustificano il passaggio.
  • Nel sistema del factoring, il recesso del curatore o del commissario dalla cessione di crediti futuri riguarda, in sostanza, i crediti non ancora sorti alla data di apertura della procedura; il diritto del factor alla restituzione delle somme anticipate ha natura prededucibile nei limiti in cui ricorrano tali presupposti.
  • Chi chiede l'ammissione al passivo in prededuzione deve allegare e provare i fatti costitutivi della prededuzione, inclusa l'individuazione dei crediti ceduti che non erano ancora sorti alla data di apertura della procedura; non basta provare l'esistenza del contratto di factoring e delle anticipazioni effettuate.
  • Il principio di vicinanza della prova non consente di ribaltare l'onere probatorio quando la procedura concorsuale è terza rispetto al rapporto sostanziale dedotto e non ha la disponibilità giuridica del materiale probatorio relativo alla nascita dei crediti ceduti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoAziendaInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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