Cassazione Penale, Sentenza n. 24858/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e in appello per furto pluriaggravato di energia elettrica realizzato mediante allaccio abusivo diretto alla rete del distributore, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 164 e 165 c.p. e 533 e 535 c.p.p., lamentando: a) il diniego della definizione del procedimento con sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., richiesta subordinatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena e alla prestazione di lavoro di pubblica utilità; b) la mancata o insufficiente motivazione sul diniego della sospensione condizionale, ritenuto ingiustificato perché fondato su un solo precedente penale remoto e relativo a reato diverso, per il quale l'imputato aveva già fruito della sospensione condizionale; c) l'omesso confronto con i criteri di commisurazione della pena e con la prognosi favorevole richiesta per il beneficio, nonché con la specifica istanza formulata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che il diniego della sospensione condizionale della pena era motivato in modo insufficiente e illogico, perché ancorato al solo precedente penale, peraltro risalente e relativo a reato diverso, senza una effettiva valutazione dei criteri dell'art. 133 c.p. e della concreta prognosi di futura astensione dal reato. Ha inoltre ritenuto apodittico il richiamo alla mancata resipiscenza, evidenziando che il giudice di merito non aveva adeguatamente considerato né la finalità rieducativa dell'istituto né la gravità concreta del fatto e la capacità a delinquere del reo. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come forma di definizione del procedimento subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena; il diniego è stato oggetto di censura per difetto di motivazione.
art. 163 c.p.
norma sulla sospensione condizionale della pena, richiamata quale beneficio richiesto dall'imputato e negato dai giudici di merito.
art. 164 c.p.
la Corte ribadisce che la concessione del beneficio richiede una prognosi favorevole di futura astensione dal reato; l'esclusione automatica opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
art. 165 c.p.
richiamato dalla difesa in relazione alla sospensione condizionale della pena e alle condizioni poste per il beneficio.
art. 133 c.p.
criterio necessario per la valutazione prognostica sulla concessione della sospensione condizionale e sulla commisurazione della pena; deve essere effettivamente esaminato dal giudice.
art. 533 c.p.p.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro di censura, senza che nel testo emerga un autonomo profilo decisivo rispetto al tema del beneficio.
art. 535 c.p.p.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro di censura, senza che nel testo emerga un autonomo profilo decisivo rispetto al tema del beneficio.
art. 27, comma 3, Cost.
evocato per sottolineare la funzione rieducativa della pena e il bilanciamento che sorregge l'istituto della sospensione condizionale.
art. 163, comma 2, n. 2, c.p.
richiamato per evidenziare che la prognosi sfavorevole è collegata alla presunzione di pericolosità sociale solo nei casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena richiede una motivazione concreta e individualizzata sulla prognosi che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati, secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; non è sufficiente un richiamo generico alla personalità dell'imputato o alla presenza di precedenti penali.
- Il precedente penale può rilevare nel giudizio prognostico solo se effettivamente valorizzato in relazione alla capacità a delinquere e alla concreta probabilità di recidiva; il solo dato oggettivo della precedente condanna, specie se risalente e per reato diverso, non basta a fondare il diniego del beneficio.
- Il diniego della sospensione condizionale non può essere motivato in modo apodittico sulla sola mancata resipiscenza: occorre spiegare in che modo tale dato, unitamente alle circostanze del caso concreto, deponga per la persistenza della propensione a violare la legge.
- Il giudice che neghi il beneficio deve confrontarsi con la finalità rieducativa dell'istituto e con la gravità concreta del fatto; il controllo di legittimità richiede una motivazione che consenta di verificare l'uso non arbitrario del potere discrezionale.
- L'esclusione automatica della prognosi favorevole è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge; al di fuori di tali ipotesi, il giudizio resta affidato alla valutazione concreta del giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24836/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24846/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24879/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24897/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24389/2026 del 02/07/2026
- Sentenza penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 24400/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →