Ordinanza n. 125/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche con misura cautelare ex art. 56 c.p.a. - del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi. AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0058701.20-10-2025 con il quale è stata rigettata l'istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l'Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento in Italia del titolo spagnolo di specializzazione su posto di sostegno, preceduto da parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rigettato, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, l'istanza diretta al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Sono stati altresì impugnati il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca relativo al corso frequentato presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e gli atti connessi. In sede cautelare la ricorrente ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità del diniego per inadeguata valutazione della documentazione prodotta e dell'esperienza professionale maturata nel settore, nonché la possibilità di colmare eventuali differenze formative tra gli ordinamenti mediante adeguate misure compensative. Ha inoltre rappresentato il rischio di perdita del rapporto di lavoro in corso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha confermato il precedente decreto cautelare monocratico di accoglimento. A un primo e sommario esame, proprio della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto che l'Amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione prodotta dalla ricorrente e la sua esperienza professionale nel settore di riferimento. Ha inoltre considerato che eventuali differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché il diniego poteva determinare la risoluzione del contratto individuale di lavoro relativo all'insegnamento su sostegno in corso. Sono stati quindi sospesi gli effetti del provvedimento di rigetto, anche ai fini del riesame dell'istanza da parte dell'Amministrazione. La fissazione dell'udienza di merito è stata rinviata a separato avviso, subordinatamente alla manifestazione dell'interesse della ricorrente alla trattazione. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della mancata costituzione e dell'assenza di attività difensiva delle Amministrazioni.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007
Disposizione posta a fondamento dell'istanza di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione conseguito in Spagna.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Disciplina il preavviso di rigetto impugnato quale atto connesso al diniego.
art. 55 c.p.a.
Fondamento processuale della domanda cautelare e della decisione collegiale sulla sospensione degli effetti dell'atto.
art. 56 c.p.a.
Richiamato per la richiesta di misura cautelare monocratica, già accolta con decreto cautelare.
Massime di principio
- Nella valutazione di un'istanza di riconoscimento di un titolo professionale o di specializzazione conseguito in un altro ordinamento, l'Amministrazione deve esaminare adeguatamente la documentazione prodotta dall'interessato e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Le eventuali differenze formative tra l'ordinamento di provenienza e quello nazionale non impongono necessariamente il diniego del riconoscimento, potendo essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative.
- In sede cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato quando il provvedimento negativo sul riconoscimento di un titolo sia idoneo a determinare la risoluzione di un contratto di lavoro già in corso.
- Quando sussistano dubbi sulla completezza della valutazione amministrativa e il diniego rischi di incidere immediatamente su un rapporto di lavoro in essere, il giudice può sospendere gli effetti dell'atto anche ai fini del riesame dell'istanza da parte dell'Amministrazione.
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