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Parere

Parere n. 215/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, integrato da motivi aggiunti proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla Casa di Cura Nostra Signora di Lourdes S.p.A. contro la Regione Campania e l’ASL Napoli 3 Sud quanto ai motivi aggiunti per l’annullamento: - della delibera della Giunta Regionale n . 652 del 16 novembre 2023, avente ad oggetto “Determinazione dei limiti di spesa e dei relativi contratti con le Case di Cura private, per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliere erogate nell’esercizio 2023”, e di tutti i suoi allegati, Protocolli di Intesa e schema di contratto; - con ricorso per motivi aggiunti: a) della nota della ASL Napoli 3 Sud prot. n. 0150018/i del 17 luglio /2024, comunicata in pari data, avente ad oggetto “Richiesta nota di credito e emissione fattura a saldo”, con la quale le è stato contestato per l’esercizio finanziario 2023 l’extrabudget per € 784.111,64, il superamento LEA per € 26.074,00, nonché € 359.102,30 per contestazioni distrettuali formulate in applicazione del DCA 6/2011; b) della nota della ASL Napoli 3 Sud prot. n. 0158528/i del 31 luglio 2024, comunicata in pari data, avente ad oggetto “Richiesta fattura a saldo anno 2023”, con la quale, in ragione delle contestazioni di cui alla nota sub a), le è stato chiesto di emettere fattura a saldo consuntivo per l’anno 2023 di € 1.714.016,94, al netto, cioè, delle contestazioni formulate per extratetto, per abbattimento LEA e per contestazioni distrettuali ex DCA 6/2011; c) della nota della Regione Campania PG/2024/0316815 del 26 giugno 2024, comunicata in pari data, avente ad oggetto la determinazione dei saldi consuntivati per l’esercizio finanziario 2023, in uno alle tabelle allegate, ovvero tabella n. 1 (incentivo alta specialità), tabelle n. 2 e 3 (compensazione tra sforamenti e sottoutilizzi dei tetti di spesa) e tabella n. 4 (incentivo rete oncologica).

Giustizia amministrativa202400441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della delibera regionale di determinazione dei tetti di spesa sanitaria per il 2023 e degli atti di contestazione e saldo relativi alle prestazioni erogate dalla casa di cura

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La casa di cura ha impugnato, con ricorso straordinario e successivi motivi aggiunti, la delibera della Giunta regionale della Campania n. 652 del 16 novembre 2023, gli atti regionali di determinazione dei saldi consuntivi e le note dell’ASL Napoli 3 Sud concernenti la richiesta di emissione di note di credito e fatture a saldo per l’esercizio 2023. Nel ricorso principale ha sostenuto che la Regione avrebbe determinato il tetto di spesa mediante un illegittimo ricorso alla spesa storica, senza una previa e concreta istruttoria sul fabbisogno sanitario correlato ai posti letto accreditati, in violazione del giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato nn. 4957 e 4961 del 2023. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 8 e 8-quater del d.lgs. 502/1992, il difetto assoluto di istruttoria, l’erroneità dei presupposti, la nullità per difetto di attribuzione, la violazione dei principi di legalità e tipicità del potere, degli artt. 24 e 113 Cost., nonché questioni di legittimità costituzionale e una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con i motivi aggiunti ha contestato le decurtazioni per extrabudget, superamento LEA e contestazioni distrettuali ex DCA 6/2011, nonché la determinazione del saldo consuntivo 2023. Il Ministero della salute ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica a un controinteressato e ne ha comunque chiesto il rigetto.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio nel procedimento consultivo e ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione ministeriale relativa alla mancata notifica a un controinteressato. Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché la casa di cura aveva sottoscritto un accordo contenente una clausola di salvaguardia con cui accettava incondizionatamente i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e gli atti collegati o presupposti, rinunciando espressamente alle azioni e impugnazioni già intraprese e ai contenziosi instaurabili contro gli atti adottati e conoscibili. Tale clausola è stata qualificata come manifestazione espressa e inequivocabile di acquiescenza, idonea a precludere la legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa. La Sezione ha escluso che la predisposizione unilaterale della clausola da parte della Regione, la sua natura non modificabile o la necessità di sottoscrivere il contratto per mantenere il rapporto di accreditamento potessero impedire l’effetto preclusivo. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e del diritto dell’Unione europea, richiamando il consolidato orientamento secondo cui gli operatori privati accreditati devono accettare i vincoli derivanti dalla programmazione sanitaria e dal piano di rientro. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione. Le note dell’ASL e della Regione sono state qualificate come meri atti privatistici finalizzati alla richiesta di emissione di fatture al netto di somme ritenute non dovute, non espressione di potere autoritativo. Le controversie relative all’effettiva debenza dei corrispettivi e alle singole voci del credito spettano pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario. L’istanza cautelare è stata assorbita.

Osservazioni

Ricorso principale - Clausola di salvaguardia e acquiescenza

La sottoscrizione di una clausola contrattuale che prevede l’accettazione incondizionata dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e degli atti collegati o presupposti, con rinuncia alle impugnazioni già intraprese e ai contenziosi futuri, integra una manifestazione espressa e inequivocabile di acquiescenza e determina l’inammissibilità del ricorso.

Ricorso principale - Irrilevanza della predisposizione unilaterale della clausola

Il carattere unilateralmente predisposto e non modificabile dell’accordo non esclude l’effetto preclusivo della clausola, né la necessità di accettare le condizioni contrattuali per la prosecuzione del rapporto di accreditamento elimina la libertà decisionale sufficiente a configurare una rinuncia consapevole.

Ricorso principale - Artt. 24 e 113 Cost. e diritto dell’Unione europea

La clausola di salvaguardia non viola il diritto di difesa né il diritto unionale. La rinuncia è ricondotta a una scelta di convenienza dell’operatore privato, bilanciata dall’interesse pubblico alla stabilità delle condizioni di erogazione del servizio sanitario e alla tutela dei livelli essenziali di assistenza.

Motivi aggiunti - Difetto di giurisdizione

Le contestazioni relative a extrabudget, abbattimenti LEA, contestazioni distrettuali e saldo consuntivo riguardano l’effettiva debenza di corrispettivi derivanti dal rapporto contrattuale tra struttura accreditata e ASL. Tali controversie spettano al giudice ordinario e non sono proponibili mediante ricorso straordinario.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    deposito diretto del ricorso per motivi aggiunti

    La disposizione è richiamata quale base procedurale per il deposito diretto dei motivi aggiunti presso il Consiglio di Stato.

  • art. 324 c.p.c.

    È stato invocato dalla ricorrente, in combinato disposto con l’art. 39 c.p.a., per sostenere la violazione del giudicato; la questione non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità derivante dalla clausola di salvaguardia.

  • art. 39 c.p.a.

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione del giudicato; il motivo è rimasto assorbito dall’inammissibilità del ricorso principale.

  • artt. 8 e 8-quater d.lgs. 502/1992

    Sono stati invocati per contestare la determinazione dei tetti di spesa e il difetto di istruttoria sul fabbisogno sanitario; la Sezione non ha esaminato tali censure nel merito.

  • artt. 24 e 113 Cost.

    La Sezione ha escluso che la clausola di salvaguardia sottoscritta dalla struttura accreditata violi il diritto di difesa e il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale.

  • DCA n. 6/2011

    È richiamato quale fonte delle contestazioni distrettuali poste a base delle decurtazioni richieste dall’ASL; la controversia sulle relative somme è stata ricondotta alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 133 c.p.a.

    Non è espressamente citato nel testo; pertanto non viene assunto tra le fonti decisive.

  • art. 101 c.p.c.

    Non è espressamente citato nel testo; pertanto non viene assunto tra le fonti decisive.

Massime di principio

  • La sottoscrizione di un accordo contrattuale da parte di una struttura sanitaria privata accreditata, contenente una clausola espressa di accettazione incondizionata dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e di rinuncia alle impugnazioni già proposte o proponibili, integra acquiescenza e preclude l’impugnazione degli atti cui la clausola si riferisce.
  • L’effetto preclusivo della clausola di salvaguardia non è escluso dal fatto che l’accordo sia stato predisposto unilateralmente dall’amministrazione o non sia stato concretamente negoziabile, purché la clausola esprima in modo perentorio, chiaro e inequivocabile la rinuncia alle azioni.
  • La necessità economica o organizzativa di mantenere il rapporto di accreditamento non elimina, di per sé, la spontaneità della scelta negoziale dell’operatore privato né rende la clausola incompatibile con gli artt. 24 e 113 Cost.
  • Le controversie tra ASL e strutture sanitarie private accreditate relative alla concreta debenza di corrispettivi, alle decurtazioni e alle singole voci del credito derivante dall’esecuzione dell’accordo contrattuale appartengono alla giurisdizione ordinaria quando non sia contestato l’esercizio di un potere autoritativo.
  • Le richieste dell’amministrazione di emissione di note di credito o fatture a saldo, fondate sulla ritenuta non debenza di determinate somme, hanno natura di atti privatistici di gestione e recupero del rapporto contrattuale e non costituiscono, per ciò solo, provvedimenti autoritativi impugnabili davanti al giudice amministrativo.

Inammissibilità del ricorso straordinario di una struttura sanitaria accreditata

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su un ricorso straordinario proposto da una casa di cura privata accreditata contro la Regione Campania e l’ASL Napoli 3 Sud. Il ricorso riguardava la determinazione dei tetti di spesa sanitari per l’esercizio 2023 e, con motivi aggiunti, le successive contestazioni economiche e richieste di saldo relative alle prestazioni erogate.

Atti impugnati e censure

La ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta regionale n. 652 del 16 novembre 2023, con cui erano stati determinati i limiti di spesa e i relativi contratti con le case di cura private, nonché gli allegati, i protocolli d’intesa e lo schema di contratto.

Ha sostenuto che la Regione avesse continuato a utilizzare un criterio fondato sulla spesa storica, senza svolgere la necessaria istruttoria sul fabbisogno sanitario concreto, anche in relazione ai 150 posti letto accreditati. La censura si fondava sulle sentenze del Consiglio di Stato nn. 4957 e 4961 del 2023, che avevano annullato precedenti provvedimenti relativi alle annualità 2015/2016 e 2016/2017 per difetto di istruttoria.

Sono stati inoltre dedotti:

  • la violazione del giudicato;
  • la violazione degli artt. 8 e 8-quater del d.lgs. 502/1992;
  • il difetto assoluto di istruttoria e l’erroneità dei presupposti;
  • la nullità per difetto di attribuzione e la violazione dei principi di legalità e tipicità;
  • la violazione degli artt. 24 e 113 Cost.;
  • questioni di legittimità costituzionale e una richiesta di rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Con i motivi aggiunti sono state impugnate le note dell’ASL relative alle richieste di nota di credito e di fattura a saldo per il 2023, con contestazioni per extrabudget pari a euro 784.111,64, superamento LEA pari a euro 26.074,00 e contestazioni distrettuali pari a euro 359.102,30. È stata inoltre contestata la nota regionale di determinazione dei saldi consuntivi, comprensiva delle tabelle relative agli incentivi e alle compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei tetti di spesa.

Clausola di salvaguardia e acquiescenza

La Sezione ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione del Ministero relativa alla mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, poiché il ricorso principale risultava comunque inammissibile per effetto della clausola di salvaguardia sottoscritta dalla casa di cura.

La clausola prevedeva l’accettazione incondizionata dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e di ogni altro atto collegato o presupposto, qualificandoli come atti determinativi del contenuto contrattuale. Essa stabiliva inoltre che la struttura privata rinunciasse alle azioni e impugnazioni già intraprese e ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti adottati e conoscibili.

Secondo il Consiglio di Stato, una previsione di questo contenuto integra lo schema dell’acquiescenza: la struttura manifesta in modo espresso e inequivocabile la volontà di accettare gli effetti degli atti di programmazione sanitaria e rinuncia, sul piano processuale, al diritto di impugnarli.

Irrilevanza della predisposizione unilaterale dell’accordo

La Sezione ha escluso che l’effetto preclusivo potesse essere negato perché l’accordo era stato predisposto unilateralmente dalla Regione o perché la clausola non era stata oggetto di una reale negoziazione.

È stato valorizzato il carattere perentorio e incondizionato della rinuncia, riferita sia alle controversie già instaurate sia a quelle future relative agli atti adottati e conoscibili. La necessità di accettare le condizioni contrattuali per proseguire il rapporto di accreditamento non è stata ritenuta sufficiente a escludere la spontaneità della scelta negoziale.

La Sezione ha richiamato, tra le altre, le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione III, nn. 7479 del 2019 e 3028 del 2025.

Compatibilità con la Costituzione e con il diritto dell’Unione europea

Il Consiglio di Stato ha escluso la manifesta lesione degli artt. 24 e 113 Cost. e la violazione del diritto unionale. Ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui le clausole di salvaguardia non contrastano con i superiori valori costituzionali ed europei.

Gli operatori privati accreditati partecipano, insieme alle strutture pubbliche, all’erogazione di un servizio essenziale e devono quindi accettare i vincoli derivanti dalla programmazione sanitaria e dagli eventuali piani di rientro. La Sezione ha ribadito che chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti entro i quali il servizio è organizzato, restando ferma la possibilità di operare nel settore privato non accreditato.

La clausola è stata quindi considerata ricognitiva dell’effetto preclusivo derivante dalla condotta univoca di accettazione degli atti e delle condizioni economiche del rapporto.

Motivi aggiunti e riparto di giurisdizione

I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione.

Le note impugnate non sono state considerate espressione di un potere autoritativo, ma meri atti privatistici con cui l’ASL e la Regione chiedevano la rettifica contabile e l’emissione di fatture a saldo, al netto delle somme ritenute non dovute.

La controversia riguardava quindi l’effettiva debenza di corrispettivi nell’ambito del rapporto contrattuale tra la struttura accreditata e l’amministrazione sanitaria. In base all’orientamento richiamato, le controversie sulle indennità, sui canoni e sugli altri corrispettivi, comprese le singole voci del credito e le decurtazioni per regressione tariffaria, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario quando non implicano il sindacato su un atto autoritativo.

Sono state richiamate le pronunce delle Sezioni unite della Corte di cassazione nn. 10149 del 2012 e 22904 del 2015, nonché la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 1839 del 2019.

Conclusione

La Sezione ha espresso il parere che il ricorso principale e i motivi aggiunti dovessero essere dichiarati inammissibili. L’istanza cautelare è stata assorbita.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoAssistenza e prestazioni sanitarieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereRiparto di giurisdizioneBuona fede e correttezza della PAPrincipio di legalità e tipicità

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