Cassazione Penale, Sentenza n. 27415/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di rinvio che lo aveva ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta documentale, lamentando: 1) l'utilizzabilità, ai fini decisori, di sommarie informazioni contenute in verbali non sottoscritti e non formalmente acquisiti al fascicolo (contestando altresì l'applicabilità della "sanatoria" prevista dall'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen.); 2) la mancata e/o insufficiente valutazione del verbale di indagini difensive (dichiarazioni dell'impiegata De Angeli) e del documento di trasporto del 17/12/2010, rilevanti per la qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto; 3) la carenza dell'elemento soggettivo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale e la mancata riqualificazione del fatto a bancarotta semplice documentale (art. 217 l. fall.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ritenendolo manifestamente infondato: ha confermato la valutazione, svolta dalla Corte d'appello in sede di rinvio, secondo cui le dichiarazioni di terzi (Stangalino e Di Mino) e gli altri elementi processuali erano idonei a provare che Barlocco ha continuato a gestire di fatto la società fino al fallimento e che ha dolosamente occultato/distrutto la documentazione contabile con l'intento di impedire la ricostruzione del patrimonio; perciò è stata esclusa la riqualificazione nella meno grave bancarotta semplice. La Corte ha altresì confermato la pronuncia di condanna in sede di merito (pena rideterminata in appello: 1 anno e 4 mesi di reclusione) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23 d.l. n. 137/2020
Riferimento formale alla modalità di svolgimento della requisitoria scritta del Pubblico Ministero in Cassazione; non incide sul merito della questione sostanziale.
art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla L. n.103/2017)
Il ricorrente aveva dedotto l'inapplicabilità della sanatoria rispetto a sommarie informazioni non formalmente acquisite; la Corte di cassazione (Sez. V, sentenza n.44215/2022) ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, implicando che le dichiarazioni contestate erano state legittimamente utilizzate nel quadro probatorio valutato dal giudice del merito.
art. 216 legge fallimentare
Norma che punisce la bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ha interpretato che l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico (coscienza e volontà dell'occultamento/distruzione delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione del patrimonio) e ha ritenuto tale dolo provato dalle circostanze ricostruttive (trasferimento quote, invio documentazione a studio legale non al nuovo amministratore, ecc.).
art. 217 legge fallimentare
Norma sulla bancarotta semplice documentale (dolo o colpa). La Corte ha escluso la riqualificazione in bancarotta semplice perché ha ritenuto dimostrato il dolo richiesto per la fattispecie aggravata di cui all'art. 216.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di impugnazione per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione/travisamento della prova). La Corte ha ritenuto le censure come inammissibili in quanto riconducibili a una rivalutazione di merito dei fatti e non a macroscopici vizi logici o giuridici disarticolanti la motivazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti formali nella riproduzione dei motivi di ricorso; utilizzato in sede di esposizione del motivo unico articolato.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese processuali e, in caso di impugnazione ritenuta irrituale o colposa, l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000.
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che si riducono a una rivalutazione del merito e del peso delle prove; il vizio di travisamento è efficace solo se l'errore disarticola l'intero ragionamento probatorio in modo macroscopico.
- Per la bancarotta documentale la distinzione tra art.216 e art.217 l. fall. è basata sull'elemento soggettivo: la bancarotta fraudolenta documentale richiede il dolo (consapevolezza e volontà di ostacolare la ricostruzione patrimoniale), mentre la bancarotta semplice può essere integrata anche dalla colpa.
- La qualificazione di "amministratore di fatto" può essere desunta da comportamenti concreti e continuativi di gestione anche dopo la cessazione formalizzata dalla carica, e da indici quali trasferimenti di quote, nomine affrettate di amministratori e gestione/trasferimento della documentazione societaria.
- Le dichiarazioni e documenti la cui utilizzabilità è contestata devono essere valutati nel contesto complessivo: se il giudice di merito li ritiene significativi e la Corte di legittimità non riscontra macroscopici errori, la valutazione resta intangibile.
- Impugnazioni ritenute infondate o colpose possono comportare, oltre al rigetto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende; ciò disincentiva impugnazioni meramente riformulative.
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