Sentenza n. 1123/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del 13.04.2021, notificato al ricorrente in data 15.07.2021, con il quale il Questore della Provincia di Lecce ha decretato il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per “Lavoro Autonomo” richiesto con istanza acquisita il 15.01.2020, con contestuale invito a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, nonché di ogni atto allo stesso presupposto e consequenziale, anche infraprocedimentale e comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, con invito a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego questorile deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 286/1998 per omesso accertamento concreto e attuale della propria pericolosità sociale. Ha sostenuto che l'amministrazione avesse fondato il diniego sulla sola condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, senza considerare la durata della permanenza in Italia, l'inserimento sociale e l'attività lavorativa svolta alle dipendenze di una società operante nel territorio salentino. Il provvedimento richiamava una condanna irrevocabile ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ulteriori precedenti per reati in materia di stupefacenti, tra cui una condanna pronunciata in Svezia per traffico di sostanze stupefacenti, la reiterazione di condotte omogenee, la limitata attività lavorativa e l'assenza di stabili fonti lecite di sostentamento e di legami familiari in Italia. L'amministrazione aveva inoltre comunicato i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto che il diniego non fosse fondato su un automatismo derivante dalla mera esistenza di una condanna, ma su una valutazione individualizzata e prognostica della posizione dello straniero. La pluralità e omogeneità dei precedenti per stupefacenti, commessi in Italia e all'estero, è stata considerata indice oggettivo e ragionevole di pericolosità e di rischio di recidiva. Il giudice ha chiarito che il giudizio di pericolosità non richiede la prova certa della commissione di nuovi reati, essendo sufficiente una prognosi sorretta da elementi concreti, oggettivi e razionalmente apprezzabili. La limitata attività lavorativa svolta tra ottobre 2020 e maggio 2021 non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare un radicamento stabile e un effettivo percorso di integrazione, così come l'assenza di legami familiari in Italia escludeva la necessità di una diversa comparazione tra sicurezza pubblica e vita familiare. Il provvedimento è stato ritenuto completo, logico e ragionevole, non affetto da travisamento o difetto di istruttoria. Le censure sono state interpretate come una richiesta di sostituire la valutazione discrezionale dell'amministrazione con quella del ricorrente, non consentita in assenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o carenze istruttorie.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti costituisce, unitamente agli ulteriori elementi del caso concreto, uno degli elementi utilizzabili per la prognosi di pericolosità sociale.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è stata effettuata nel procedimento, senza che il giudice ravvisasse vizi procedimentali rilevanti.
d.lgs. n. 286/1998
Il diniego del permesso di soggiorno richiede una valutazione concreta e individualizzata della pericolosità sociale e della posizione personale dello straniero, non un automatismo fondato sulla sola condanna penale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La controversia è stata trattata nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato, secondo quanto indicato nella sentenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È stato disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati.
Massime di principio
- Il diniego di un permesso di soggiorno non può fondarsi su un automatismo derivante dalla sola esistenza di una condanna penale, ma deve esprimere una valutazione concreta, individualizzata e prognostica della pericolosità sociale dello straniero.
- La prognosi di pericolosità sociale non richiede la prova certa della commissione di nuovi reati; può essere fondata su elementi oggettivi, concreti e razionalmente apprezzabili, tra cui la pluralità e omogeneità dei precedenti penali, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere.
- La reiterazione di reati in materia di stupefacenti, congiunta all'assenza di elementi significativi di integrazione sociale, lavorativa, economica o familiare, può costituire un compendio istruttorio idoneo a giustificare il diniego del permesso di soggiorno.
- La mera allegazione di un rapporto di lavoro limitato nel tempo non dimostra, di per sé, un radicamento effettivo e stabile nel territorio nazionale e non è necessariamente sufficiente a neutralizzare il rilievo di plurimi precedenti penali.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell'amministrazione in materia di sicurezza e pericolosità sociale, quando la decisione amministrativa sia adeguatamente istruita e motivata e non presenti manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
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