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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11381/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la conferma, da parte della Corte d'appello di Trieste, della condanna per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'aver causato un incidente stradale. Il difensore ha articolato quattro motivi: (1) inosservanza di norma processuale (art. 601, comma 5 c.p.p.) per mancata valutazione dell'eccezione di intempestività della notifica del decreto di citazione in appello al difensore; (2) errata applicazione dell'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, sostenendo che l'uscita di strada della bicicletta non integra "incidente stradale" in assenza del coinvolgimento di altri veicoli; (3) vizio di motivazione in relazione al mancato e irragionevole rifiuto di escludere l'aggravante e di operare un bilanciamento più favorevole delle circostanze; (4) violazione degli artt. 163 e 164 c.p. per la negata concessione della sospensione condizionale della pena e per la revoca di precedenti sospensioni condizionali ritenute ingiustificate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (inosservanza dell'art. 601, comma 5 c.p.p.): la notificazione del decreto di citazione in appello al difensore è risultata tardiva rispetto al termine previsto e, benché l'eccezione fosse stata tempestivamente dedotta con la memoria del 30/06/2023, la Corte territoriale non l'ha esaminata. La nullità rilevata, qualificata dalla giurisprudenza come relativa, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Gli atti sono pertanto trasmessi per nuovo giudizio a diversa Sezione della stessa Corte d'appello di Trieste. Per effetto dell'accoglimento del primo motivo gli ulteriori motivi non sono stati esaminati nel merito.

Norme richiamate

  • art. 601, comma 5, cod. proc. pen.

    Stabilisce termini e modalità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello; la Corte ha ritenuto che la notifica al difensore sia avvenuta oltre il termine previsto e che l'eccezione di intempestività, tempestivamente dedotta, non sia stata valutata dalla Corte territoriale, determinando una nullità relativa che comporta annullamento.

  • art. 606, cod. proc. pen.

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; nel caso sono state richiamate le lettere c), b) ed e) a fondamento dei motivi dedotti (c = inosservanza di norma processuale a pena di nullità; b = violazione di legge; e = vizio di motivazione).

  • art. 186, comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992

    Prevede l'aggravante per chi commette reati alla guida se ha provocato un incidente stradale; nel ricorso si è sostenuto che l'uscita di strada della bicicletta senza coinvolgimento di altri mezzi non rientra nell'ipotesi di "incidente stradale". Tale questione non è stata risolta dalla Corte di Cassazione, che ha annullato per vizio procedurale senza entrare nel merito.

  • artt. 163 e 164 cod. pen.

    Norme relative alla sospensione condizionale della pena (art.163) e alle condizioni per la sua revoca (art.164). Il ricorrente lamentava che la sospensione condizionale sarebbe dovuta essere concessa e che non sussistevano i presupposti per revocare precedenti sospensioni; anche su questi punti la Corte non si è pronunciata nel merito a causa dell'annullamento processuale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla sintesi delle motivazioni del ricorso secondo i criteri procedurali previsti per il ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore deve rispettare i termini previsti dall'art. 601 c.p.p.; un'irregolarità nella tempistica, se dedotta tempestivamente, costituisce una nullità relativa che può determinare l'annullamento della sentenza impugnata.
  • Se il difensore solleva l'eccezione di intempestività al primo atto utile e la Corte territoriale non la valuta, la Cassazione è incline ad annullare la decisione senza rinvio e a disporre un nuovo giudizio presso diversa sezione per rimediare al vizio procedurale.
  • Questioni di merito (es.: sussistenza dell'aggravante per aver provocato un incidente ex art.186/2-bis) possono rimanere inesaminate se il ricorso ha successo per vizi processuali. Pertanto, nella difesa è opportuno sollevare e documentare contestazioni procedurali e sostanziali separatamente e tempestivamente.
  • La qualificazione della nullità come relativa implica che il rimedio dipende anche dalla tempestività dell'eccezione: il difensore deve eccepire non appena viene a conoscenza dell'irregolarità.
  • In ipotesi di contestazione della sussistenza dell'aggravante o della concessione/revoca della sospensione condizionale, il difensore deve proporre argomentazioni specifiche e richiedere espressamente il bilanciamento delle circostanze per ottenere un'apprezzamento motivato da parte del giudice; in assenza di valutazione motivata tale omissione può costituire motivo di impugnazione.

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