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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18612/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che le memorie sopravvenute non erano idonee a mutare l'esito decisorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato avverso una decisione della Corte d'appello di L'Aquila. Il ricorso era articolato in due motivi. Con il primo si deduceva violazione di legge in relazione all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., sostenendo che la relativa attenuante avrebbe dovuto essere riconosciuta. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che i giudici di merito avevano correttamente escluso l'applicabilità della circostanza attenuante perché l'esiguità del danno era già stata valorizzata come elemento fondante la diminuente prevista dall'art. 648, quarto comma, c.p. Con il secondo motivo si contestava l'omessa esclusione della recidiva. Anche tale censura è stata ritenuta generica e manifestamente infondata, poiché il giudice di merito aveva applicato correttamente i criteri di valutazione della recidiva, dovendo il giudizio essere compiuto in concreto ai sensi dell'art. 133 c.p., verificando il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne e l'eventuale indice di una perdurante inclinazione al delitto.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 4, c.p.

    La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile quando l'esiguità del danno sia già stata considerata come elemento costitutivo della diminuente prevista dalla norma incriminatrice applicata.

  • art. 648, quarto comma, c.p.

    La diminuente del fatto di particolare tenuità legata alla ricettazione assorbe la valorizzazione dell'esiguità del danno già ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto, considerando il rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne e verificando se la pregressa condotta criminosa denoti una persistente inclinazione al delitto.

  • art. 81?

    null

Massime di principio

  • La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non può essere riconosciuta quando il medesimo dato dell'esiguità del danno sia già stato utilizzato come presupposto della diminuente speciale prevista per il reato contestato.
  • In tema di recidiva, il giudice non può limitarsi a richiamare la gravità dei fatti o la loro collocazione temporale, ma deve compiere una valutazione concreta e individualizzata del nesso tra precedenti condanne e reato oggetto di giudizio.
  • La recidiva può essere mantenuta solo se le pregresse condotte risultano sintomatiche di una perdurante inclinazione al delitto e abbiano inciso come fattore criminogeno nella commissione del fatto sub iudice.
  • In sede di legittimità, censure meramente generiche o manifestamente infondate non superano il vaglio di ammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoRicettazione
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiRecidiva

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