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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43846/2024 del 29/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la declaratoria di non esecutività ex art. 670 c.p.p., la sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 17/11/2023 e la rimessione in termini per impugnare, sostenendo che era stato proposto appello. A sostegno allegava la trasmissione telematica (PEC) dell'atto d'appello all'indirizzo PEC dell'ufficio GIP del Tribunale e il successivo deposito cartaceo presso il Tribunale. Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto inammissibile l'atto di impugnazione telematico perché inviato a un indirizzo PEC diverso da quello stabilito dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. 10/10/2022, n.150 (ossia era stato trasmesso all'ufficio GIP invece che all'ufficio del dibattimento) e aveva rilevato l'assenza di un deposito cartaceo regolarmente attestato presso la cancelleria competente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato, confermando la decisione del Tribunale di Napoli. Ha verificato che l'atto di appello era stato inviato il 29/02/2024 all'indirizzo PEC dell'ufficio GIP e non all'indirizzo dell'ufficio dibattimento; inoltre non è emersa alcuna attestazione di deposito cartaceo regolare (era presente solo un atto datato 01/03/2024 privo di attestazione). Alla luce di ciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per ottenere la declaratoria di non esecutivita e la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata; la Corte non ha esaminato il merito della richiesta in ragione dell'inammissibilita dell'impugnazione per vizi formali nella notifica/deposito.

  • art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Il decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati individua gli indirizzi PEC cui devono essere inviati gli atti. La Corte interpreta la disposizione in senso rigido: l'invio telematico a un indirizzo diverso da quello indicato comporta l'inammissibilita dell'impugnazione; non si ammette l'attenuazione del rigore della causa di inammissibilita neanche valorizzando l'idoneita della notifica al raggiungimento dello scopo.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 11795 del 21/02/2024; Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023)

    La giurisprudenza di legittimita conferma l'orientamento per cui l'errata trasmissione telematica a indirizzo diverso da quello prescritto determina l'inammissibilita dell'impugnazione e sottolinea la finalita di semplificazione e accelerazione degli adempimenti di cancelleria che giustifica l'interpretazione rigorosa.

Massime di principio

  • La trasmissione telematica di atti processuali deve essere effettuata esclusivamente all'indirizzo PEC indicato dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati; l'invio a un diverso indirizzo PEC può rendere l'impugnazione inammissibile.
  • Il deposito cartaceo, per essere efficace, richiede la prova documentale dell'avvenuto deposito in cancelleria (attestazione o timbro di ricezione); un documento cartaceo privo di attestazione non sostituisce correttamente la trasmissione telematica al corretto indirizzo.
  • Non è sufficiente dimostrare il 'raggiungimento dello scopo' (ossia che l'atto sia comunque pervenuto all'ufficio), perché la norma richiede il rispetto formale degli indirizzi PEC designati; le cause di inammissibilita previste devono essere applicate con rigore.
  • In caso di dubbi sull'indirizzo PEC corretto o sulla ricezione, è necessario verificare tempestivamente con la cancelleria competente e ottenere ricevute formali (ricevute di consegna PEC e attestazioni di deposito cartaceo).
  • Per minimizzare il rischio di vizi formali, usare sia il canale telematico al corretto indirizzo PEC sia, ove opportuno e consentito, il deposito cartaceo con attestazione, e conservare tutte le ricevute di trasmissione e i documenti di deposito.
  • Se l'impugnazione è stata inviata a un indirizzo PEC errato e non esiste prova di un valido deposito cartaceo, il rimedio processuale è difficile: la decisione sulla inammissibilita tende a essere confermata dai giudici di legittimita.

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