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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 211/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bologna impugnava il decreto che confermava il rigetto dell'istanza di revoca della confisca definitiva disposta nel 2013. Contestava: 1) che la confisca si fosse basata sull'accertata partecipazione associativa (poi assolto) e quindi sul presupposto venuto meno; 2) la illegittima retroattività dell'art. 11-ter DL 92/2008 e la violazione della prevedibilità richiesta dalla Corte costituzionale n. 24/2019 (sussistenza di un «vizio endemico» che renderebbe revocabile la confisca definitiva); 3) l'assenza di correlazione temporale tra i beni confiscati e la manifestata pericolosità (beni acquistati prima della pericolosità).

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la confisca non si fondasse esclusivamente sulla presunta associazione (per la quale il ricorrente è stato poi assolto), ma anche sulla pericolosità generica e su condanne definitive per traffico internazionale di stupefacenti; ha confermato che la natura preventiva (non penale) delle misure di prevenzione patrimoniale consente l'applicazione retroattiva delle norme e impedisce che la pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 24/2019 rimetta in discussione un giudicato di confisca definitivo, salvo i casi strettamente individuati dalle Sezioni Unite (annullamento senza rinvio solo per misure fondate esclusivamente sulla lettera a) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011); infine ha ritenuto che la questione temporale era già coperta dal giudicato e non emergessero elementi nuovi per la revoca.

Norme richiamate

  • Legge 24 ottobre 1956, n. 1423 (art. 1, n. 2 e art. 7)

    La pericolosità generica prevista dalla legge 1423/1956 (art. 1, n. 2) è ritenuta presupposto valido per la confisca preventiva anche dopo gli sviluppi giurisprudenziali; i riferimenti a disposizioni di dettaglio non hanno inciso sul giudicato.

  • Decreto-legge 21 giugno 2008, n. 92 (art. 11-ter)

    L'art. 11-ter, che ha inciso sul regime delle misure di prevenzione patrimoniali, può avere efficacia rispetto a fatti anteriori senza violare il principio di irretroattività, perché le misure sono di natura preventiva e non sanzionatoria.

  • D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 1 lett. b, art. 24, art. 28)

    L'art. 1 lett. b) disciplina la pericolosità generica rilevante per la confisca; l'art. 28 disciplina i rimedi (revocazione) ma la Cassazione richiama i limiti di applicabilità della revocazione rispetto a provvedimenti definitivi.

  • Legge 15 marzo 1990, n. 55 (art. 14) e Legge 6 agosto 1975, n. 152 (art. 19)

    Richiamate dalla difesa come limiti storici alla confisca, ma la Corte ha ritenuto che successive modifiche legislative e la natura preventiva permettano l'applicazione secondo l'orientamento consolidato.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019

    La pronuncia ha rilevato profili di illegittimità costituzionale e fornito interpretazioni conformi; la Cassazione ha affermato che la sentenza di costituzionalità, nella parte interpretativa di rigetto relativa alla lettera b), non ha efficacia tale da rimettere in discussione un giudicato di confisca definitivo.

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n. 3513 del 16/12/2021 (Fiorentino)

    Le Sezioni Unite hanno indicato i limiti della revocazione: è possibile annullare senza rinvio la confisca definitiva solo se fondata esclusivamente sulla ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. 159/2011; per la lett. b) l'interpretazione adeguatrice non ha efficacia tale da rimettere in discussione il giudicato definitivo.

  • Giurisprudenza di legittimità consolidata (es. Sez. U, n. 4880/2014 Spinelli)

    Conferma la natura preventiva della confisca di prevenzione e l'applicabilità delle regole sulle successioni di leggi nel tempo (art. 200 c.p.).

Massime di principio

  • Se una confisca definitiva è basata su più profili (es. associazione e pericolosità generica), la sopravvenuta assoluzione rispetto a uno di essi non annulla automaticamente la confisca se permangono altri presupposti validi (es. condanne definitive per reati correlati e prova che i beni derivano da quell'attività).
  • Le misure patrimoniali di prevenzione sono considerate di natura preventiva (non penale); ciò permette l'applicazione anche a fatti anteriori alla normativa modificativa, e limita l'incidenza del principio di irretroattività penale.
  • La pronuncia interpretativa di incostituzionalità (rigetto interpretativo) non è di per sé idonea a rimettere in discussione giudicati di confisca ormai definitivi, salvo i casi espressamente indicati dalle Sezioni Unite (es. confisca fondata esclusivamente sulla lettera a) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011).
  • Per ottenere la revoca di una confisca definitiva occorre normalmente proporre il rimedio di revocazione previsto dall'ordinamento e dimostrare l'esistenza di un difetto originario dei presupposti o di novità rilevante che incida sul giudicato; mere argomentazioni interpretative sopravvenute difficilmente bastano.
  • La correlazione temporale tra acquisizione dei beni e la manifestata pericolosità è una questione che può essere coperta da giudicato: se già valutata in sede definitiva, il ricorrente deve portare elementi nuovi e decisivi per mettere in crisi il provvedimento ablativo.

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