Sentenza del 16/11/2022 n. 5168 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Finanza locale - Tasi - Aree edificabili - Nozione - Determinazione base imponibile - Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 504/92.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contendere verteva sulla determinazione della base imponibile TASI per un terreno qualificato come edificabile: il ricorrente sosteneva che, in assenza di approvazione regionale del piano e di strumenti urbanistici attuativi, l'area non dovesse essere considerata edificabile ai fini fiscali e quindi non soggetta alla determinazione della base imponibile sul valore venale.
La decisione
La soluzione interpretativa ha ritenuto che l'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 504/1992 definisca ai fini fiscali una nozione ampia di area edificabile fondata sulla potenzialità edificatoria. Ne consegue che, per l'applicabilità del criterio della base imponibile basato sul valore venale, è sufficiente la qualificazione dell'area come edificabile attribuita dal Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'esistenza di strumenti attuativi. Di conseguenza il motivo di ricorso volto a negare la qualificazione edificabile per l'assenza di approvazioni/attuazioni è stato rigettato e l'accertamento TASI fondato sul valore venale è stato confermato.
Norme richiamate
d.lgs. 15 dicembre 1992, n. 504, art. 2
L'art. 2, comma 1, definisce ai fini fiscali l'area edificabile in termini di mera potenzialità edificatoria; questa interpretazione autorizza a considerare edificabile un terreno sulla base della qualificazione attribuita dal Piano Regolatore Generale adottato dal Comune.
Cass. civ., sez. tributaria, sent. 27575/2018
Giurisprudenza di supporto che riconosce rilievo alla qualificazione urbanistica adottata dal Comune nell'ambito dell'accertamento tributario.
Cass. civ., sez. tributaria, sent. 25506/2006
Precedente che contribuisce a consolidare il principio della rilevanza fiscale della potenzialità edificatoria indicata dagli strumenti urbanistici comunali.
Cass. civ., sez. tributaria, sent. 21080/2019
Ulteriore conferma giurisprudenziale del criterio interpretativo favorevole alla qualificazione comunale adottata quale elemento decisivo per la tassazione.
Cass. civ., sez. tributaria, sent. 25676/2008
Supporta l'orientamento secondo cui l'assenza di strumenti attuativi o di approvazione regionale non esclude ai fini fiscali la riconducibilità dell'area alla categoria edificabile.
Massime di principio
- Per i fini della TASI e della determinazione della base imponibile sul valore venale, la qualificazione di un lotto come "edificabile" può essere desunta dal Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, anche se non è ancora intervenuta l'approvazione regionale o non sono stati predisposti strumenti urbanistici attuativi.
- La nozione fiscale di area edificabile è ampia e fondata sulla potenzialità edificatoria: non è necessario che l'area sia immediatamente edificabile in concreto o già servita da strumenti attuativi per essere tassata come tale.
- Il contribuente che contesta l'accertamento TASI su base di edificabilità deve fornire prove concrete che l'adozione del PRG non comporti effettiva potenzialità edificatoria o che la qualificazione adottata sia inesistente o irrimediabilmente inefficace.
- Eventuali aggiornamenti o approvazioni regionali successive non sono necessari per la determinazione fiscale anteriore, salvo che intervengano modifiche formali del PRG o atti che revocano la qualificazione comunale.
- Nella pratica amministrativa e contenziosa, si deve porre attenzione alla distinzione tra qualificazione urbanistica adottata (che vale fiscalmente) e la concreta idoneità tecnica/giuridica all'edificazione (che può rilevare in altri ambiti ma non esclude la tassazione basata sulla potenzialità).
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