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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27090/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva disposto la consegna richiesta dall'Austria in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso il 13/04/2018 per una condanna definitiva a 9 mesi (reati di traffico di stupefacenti, fatti dal 14/05 al 04/10/2017). Le censure erano: (i) violazione dell'art. 18-bis, comma 2, legge 22/04/2005 n.69 (rifiuto facoltativo della consegna per chi dimori o risieda continuativamente in Italia da almeno cinque anni), sostenendo che Ekwueme avesse radicamento in Italia (es. mutuo per acquisto immobile in provincia di Vercelli) e che tali elementi potevano essere acquisiti d'ufficio; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta erronea identificazione del consegnando, lamentando che la Corte avrebbe identificato il ricorrente senza rilievi dattiloscopici e basandosi su dichiarazioni rese in udienza di convalida.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 18 d.lgs. 2/02/2021 n.10 all'art. 22 della legge n.69/2005, il ricorso per cassazione contro le decisioni sulla consegna nell'ambito del mandato di arresto europeo è ammesso solo per i motivi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) c.p.p., escludendo quindi l'impugnazione per vizi della motivazione. Di conseguenza la censura sull'identificazione del consegnando, che attaccava la motivazione e la valutazione dei fatti, è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità. Sul punto della residenza quinquennale, la Cassazione ha confermato che la Corte di appello ha motivato in modo congruo l'esclusione del radicamento continuativo: il consegnando non ha prodotto elementi decisivi in grado di dimostrare la presenza continuativa di cinque anni e le prove indicate in questa sede non erano state depositate nei gradi precedenti (peraltro valutazione di merito inammissibile in cassazione). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a pagare €3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n.69

    "quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la Corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno"

    Norma che introduce un motivo facoltativo di rifiuto della consegna per persone che risiedono o dimorano continuativamente in Italia da almeno cinque anni, purché sia possibile eseguire la pena in Italia. La valutazione richiede l'accertamento del radicamento effettivo e stabile nel Paese.

  • art. 18 d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10 (modifica art.22 legge n.69/2005)

    Ha ristretto la possibilità di ricorso per cassazione contro le decisioni sulla consegna nell'ambito del mandato di arresto europeo, ammettendo il ricorso solo per i motivi tassativi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c) c.p.p., escludendo i vizi di motivazione.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a), b) e c)

    Indica i motivi di ricorso per cassazione ammessi in generale; dopo le modifiche richiamate, questi sono gli unici motivi percorribili avverso le decisioni sulla consegna per mandato d'arresto europeo.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese del procedimento e a una somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso sia dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.

  • Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022 (Rafa, Rv. 282911)

    Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio secondo cui i ricorsi per cassazione avverso decisioni sulla consegna nell'ambito del mandato d'arresto europeo non sono ammessi per vizi di motivazione.

  • Sez. 6, n. 19389 del 25/06/2020 (D., Rv. 279419)

    Indica gli indici utili per valutare il radicamento (residenza/dimora): legalità della presenza, continuità temporale e stabilità, distanza temporale rispetto al reato e alla condanna, sede principale degli interessi lavorativi/familiari/affettivi, pagamento di oneri contributivi e fiscali.

  • Sez. 6, n. 25013 del 21/06/2024 (Rv. 286670)

    Ribadisce che la valutazione del rifiuto facoltativo per radicamento richiede un esame complessivo di tutti gli elementi concreti che dimostrano l'integrazione della persona nello Stato membro di esecuzione.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in tema di valutazione della responsabilità e della determinazione delle spese: consente al giudice di quantificare somme a titolo di ammenda anche senza ravvisare assenza di colpa assoluta del ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro le decisioni di consegna nell'ambito del mandato di arresto europeo è ammesso solo per i motivi tassativi dell'art. 606 c.p.p. (lett. a, b, c): non sono quindi ammissibili censure che colpiscano la motivazione o la valutazione di fatto svolta dal giudice di merito.
  • Le questioni relative all'identificazione del consegnando, se attengono a valutazioni probatorie o motivazionali (rilievi dattiloscopici, valutazione di documenti, dichiarazioni in udienza), devono essere sollevate e provate nei gradi di merito; in cassazione non è possibile rinnovare accertamenti di fatto.
  • Per ottenere il rifiuto facoltativo della consegna ai sensi dell'art. 18-bis, comma 2, è necessario fornire elementi concreti e decisivi sul radicamento quinquennale (continuità della presenza, legami familiari/lavorativi/economici, contributi/fisco, datazione del soggiorno rispetto al reato); la mera indicazione generica non è sufficiente.
  • Se documenti o informazioni rilevabili da registri pubblici (catasto, conservatoria, ecc.) sono determinanti per la difesa, è opportuno produrli tempestivamente nei gradi di merito: la loro acquisizione d'ufficio o la mera indicazione in cassazione non supera il divieto di sindacare i fatti.
  • La mancata ammissibilità del ricorso può comportare, oltre alle spese processuali, l'imposizione di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto le impugnazioni speculative o infondate espongono al rischio di sanzioni economiche.
  • In situazioni analoghe, il difensore deve concentrare in sede di appello la produzione probatoria sul tema del radicamento e sulla identificazione (rilievi fotodattiloscopici, documenti identificativi, istanze e documenti amministrativi), poiché la Cassazione non riesamina le valutazioni di fatto.

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