Sentenza del 08/02/2017 n. 3328 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva ritenuto legittimo l'accertamento Irpef relativo al 1999, determinato applicando i parametri presuntivi di reddito. Ha denunciato la violazione dell'art. 2729 c.c., dell'art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 3, comma 181, della L. n. 549/1995. In particolare, ha contestato il valore attribuito al contraddittorio preventivo, sostenendo che la CTR avesse richiamato acriticamente l'accertamento con adesione e non avesse esaminato le sue eccezioni. Ha inoltre dedotto la novità, in appello, dell'argomento relativo all'accensione di un mutuo quale indice di capacità contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il contraddittorio con il contribuente si fosse effettivamente svolto e che l'Amministrazione avesse esaminato la documentazione prodotta. L'accertamento basato su parametri o studi di settore è stato considerato astrattamente legittimo, poiché tali strumenti costituiscono presunzioni idonee a fondare un accertamento analitico-induttivo, purché siano sottoposte al contraddittorio. Il contribuente, al quale spettava dimostrare circostanze concrete idonee a rendere la propria attività diversa dal modello normale considerato dai parametri, non ha fornito una prova sufficiente. Le doglianze sono state ritenute generiche e prive di autosufficienza. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate per la non univocità della giurisprudenza vigente al momento dell'introduzione della causa.
Norme richiamate
Art. 2729 del codice civile
Disciplina le presunzioni semplici. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto non dimostrata una violazione della disciplina sulle presunzioni, considerando legittimo l'utilizzo dei parametri come base dell'accertamento, integrata dal contraddittorio e dagli ulteriori elementi disponibili.
Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento analitico-induttivo quando i dati dichiarati risultano inattendibili o non adeguatamente giustificati. La Corte ha ritenuto che i parametri e gli studi di settore possano costituire il presupposto dell'accertamento, a condizione che il contribuente sia coinvolto in un contraddittorio effettivo.
Art. 3, commi 181 e 187, della L. n. 549/1995
Prevede l'utilizzabilità dei parametri e degli studi di settore per la ricostruzione presuntiva dei ricavi o compensi. Essi rappresentano il risultato di elaborazioni statistiche riferite a modelli ordinari di attività e non escludono la possibilità per il contribuente di dimostrare situazioni individuali anomale.
Massime di principio
- L'applicazione dei parametri o degli studi di settore non è automaticamente sufficiente a definire il reddito: l'Amministrazione deve instaurare un contraddittorio effettivo e valutare la documentazione fornita dal contribuente.
- Nel contraddittorio il contribuente deve indicare e provare circostanze specifiche, concrete e documentate che rendano la propria attività diversa dal modello statistico ordinario e giustifichino un reddito inferiore.
- Contestazioni generiche, il semplice dissenso rispetto al risultato dell'accertamento o il richiamo non documentato a difficoltà economiche normalmente non sono sufficienti a superare la presunzione derivante dai parametri.
- Gli elementi economici esaminati dall'Amministrazione, come l'attività esercitata o la capacità di sostenere un mutuo, possono essere valutati insieme agli altri indizi, purché siano utilizzati nel contraddittorio e non costituiscano l'unico fondamento non discusso dell'accertamento.
- La proposta di accertamento con adesione e la partecipazione al procedimento possono dimostrare l'avvenuto contraddittorio, ma non sostituiscono l'onere del contribuente di fornire prove idonee a spiegare lo scostamento dai parametri.
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