Cassazione Penale, Sentenza n. 6706/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività la dichiarazione di ricusazione proposta dall'avv. Tiziana Barillaro (procuratore speciale di Cirianni) nei confronti delle magistrate Cavasino e Romano. Si assumeva la violazione degli artt. 38 e 41 c.p.p. e la carenza di motivazione: la causa di incompatibilità sarebbe sorta "fuori dal processo" in relazione alla pubblicazione della motivazione di una sentenza nel procedimento denominato "Nemea" (collegio cui le due giudici avevano partecipato) e, soprattutto, in conseguenza dell'acquisita conoscenza del successivo provvedimento con cui la Corte d'appello di Catanzaro aveva accolto la ricusazione proposta dal coimputato Mancuso, fatto che a giudizio del ricorrente avrebbe determinato un nuovo termine per proporre la ricusazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui, se il giudice ha presentato istanza di astensione, i termini per proporre la ricusazione non decorrono fino a quando non sia nota la decisione di rigetto dell'astensione. Nel caso di specie la Corte territoriale ha accertato che la causa della presunta incompatibilità è divenuta nota durante il processo, con la udienza dell'8 settembre 2022 (quando il Presidente del Collegio comunicò alle parti il rigetto delle precedenti dichiarazioni di astensione presentate dalle due giudici), perciò il termine per la ricusazione è decorso da quella data e la dichiarazione di ricusazione di Cirianni è stata proposta tardivamente. Inoltre la successiva udienza (15/9) non ha introdotto una causa nuova, essendo stata solo una reiterazione della stessa astensione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €1.500 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 38 cod. proc. pen.
I termini per la proposizione della ricusazione decorrono dal momento in cui la causa di incompatibilità è conosciuta; se il giudice ha formulato una dichiarazione di astensione, i termini non decorrono fino alla conoscenza del rigetto di tale istanza.
art. 41 cod. proc. pen.
Riguarda le ipotesi di ricusazione per ragioni di legittima aspettativa di imparzialità; la Corte ha ritenuto che, nel caso, non ricorressero elementi nuovi tali da giustificare una ricusazione tempestiva successiva.
Massime di principio
- Il termine per proporre la ricusazione decorre dal momento in cui la parte viene a conoscenza della causa di incompatibilità; se la questione emerge in udienza, la parte deve proporre la ricusazione entro il termine stabilito dall'art. 38 c.p.p. a partire dall'udienza stessa.
- Se il giudice ha presentato una dichiarazione di astensione, la decorrenza dei termini per la ricusazione può essere sospesa fino a quando non sia nota la decisione che rigetta l'astensione; tuttavia, la comunicazione in udienza del rigetto fa decorrere il termine.
- La semplice reiterazione di una precedente dichiarazione di astensione non costituisce di per sé una "nuova" causa di incompatibilità: perché nasca un nuovo termine è necessario che emergano fatti nuovi o una diversa situazione conoscibile dalle parti.
- La conoscenza di provvedimenti o motivazioni emessi in altri procedimenti può costituire causa di incompatibilità solo se tale circostanza è effettivamente nota alla parte interessata e rilevante rispetto al giudice del processo in corso.
- In situazioni analoghe è prudente proporre la ricusazione tempestivamente, preferibilmente nell'immediatezza dell'udienza in cui viene a conoscenza degli elementi di incompatibilità, e documentare esattamente il momento della conoscenza per evitare eccezioni di tardività.
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