Cassazione Civile, Ordinanza n. 09172/2024 del 05/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, emesso nei confronti di un contribuente sulla base delle presunzioni desunte dai movimenti bancari ex art. 32 d.P.R. 600/1973. L’ufficio aveva recuperato a tassazione importi risultanti da versamenti e prelevamenti sui conti del contribuente. I giudici di merito avevano però ritenuto giustificati alcuni versamenti, reputando provato che provenissero da una società della quale il contribuente era socio, e avevano quindi respinto gli appelli sia dell’Agenzia sia del contribuente. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto, con due motivi, la violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 7 d.lgs. 546/1992, sostenendo in sostanza che la CTR avesse erroneamente ritenuto superata la presunzione fiscale sulla base di prova non adeguata e non sufficientemente analitica, e che non avesse svolto un corretto controllo sulla attendibilità delle scritture contabili societarie e delle dichiarazioni dei soci utilizzate come prova liberatoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati i motivi congiuntamente esaminati, osservando che la CTR si era conformata ai principi consolidati in tema di accertamenti bancari: la presunzione legale relativa di maggior reddito opera per i versamenti nei confronti di tutti i contribuenti, ma è superabile mediante prova contraria; tale prova deve essere analitica e riferita a ciascuna movimentazione, e il giudice di merito deve verificare rigorosamente l’efficacia dimostrativa degli elementi offerti e motivare su tale verifica. Nel caso concreto, la CTR aveva ritenuto raggiunta la prova contraria valorizzando le scritture contabili della società e le dichiarazioni dei soci, considerate tra loro convergenti e idonee a dimostrare che le somme versate al contribuente costituivano restituzione di finanziamenti soci. La Corte ha inoltre rilevato un profilo di inammissibilità nella censura dell’Agenzia, perché diretta sostanzialmente a sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente l’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
La presunzione legale relativa di maggior reddito derivante dalle risultanze dei conti bancari si estende alla generalità dei contribuenti per i versamenti; dopo Corte cost. n. 228/2014, i prelevamenti fanno presunzione solo per i titolari di reddito d’impresa, mentre i versamenti restano presuntivamente imponibili per tutti salvo prova contraria analitica del contribuente.
art. 2697 c.c.
L’onere di superare la presunzione fiscale grava sul contribuente, che deve dimostrare in modo analitico l’estraneità di ciascuna operazione a fatti imponibili.
art. 7 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la valutazione delle prove deve avvenire nel rispetto dei poteri del giudice di merito; la censura dell’ufficio non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del merito probatorio.
art. 360 c.p.c.
Le doglianze sono state esaminate come violazioni di legge, ma la Corte ha rilevato che, nella sostanza, miravano a contestare la valutazione del materiale probatorio, con profilo di inammissibilità.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La violazione di tali norme è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, disposte d’ufficio fuori dai limiti, o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi valutativi; non è invece consentito lamentare una mera erronea valutazione delle prove.
art. 6 CEDU
Le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono ammissibili nel processo tributario nel rispetto del giusto processo e della parità delle armi, avendo valore di elementi indiziari.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono utilizzabili come indizi anche dal contribuente, purché sia rispettato il principio di parità delle armi.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Non si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in quanto amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, i versamenti sui conti del contribuente integrano una presunzione legale relativa di reddito imponibile, superabile solo mediante prova contraria specifica e analitica riferita a ciascuna movimentazione.
- La prova liberatoria del contribuente non può essere generica: deve dimostrare, per ogni singola operazione, che la somma proviene da fonti non imponibili o è comunque fiscalmente irrilevante.
- Il giudice di merito deve verificare in modo rigoroso l’efficacia dimostrativa delle giustificazioni addotte e darne conto puntualmente in motivazione.
- In cassazione non è consentito censurare la mera valutazione del materiale probatorio sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il vizio è configurabile solo in presenza di utilizzo di prove non dedotte, fuori dai limiti legali, o di attribuzione di valore di prova legale a elementi liberamente valutabili.
- Le dichiarazioni extraprocessuali di terzi sono utilizzabili nel processo tributario come elementi indiziari, da apprezzare insieme agli altri elementi di causa.
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