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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07926/2024 del 23/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia origina dai danni riportati da un fabbricato di proprietà privata e dai beni in esso contenuti a seguito dell'esondazione di un canale avvenuta nella notte tra il 6 e il 7 novembre 2005. La corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e condannato il consorzio al risarcimento, ritenendo applicabile l'art. 2051 c.c. perché il canale era di proprietà incontestata del consorzio e perché era stato provato il nesso causale tra il bene in custodia e i danni, senza prova di caso fortuito. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha sostenuto di non essere il soggetto passivamente legittimato e di non poter rispondere ex art. 2051 c.c., invocando la natura demaniale del corso d'acqua e la competenza regionale in materia; 2) ha contestato l'affermazione di responsabilità, deducendo che l'esondazione dipendeva da opere strutturali e tubazioni inadeguate e lamentando anche il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; 3) ha censurato la mancata considerazione del preteso mancato rispetto, da parte della danneggiata, delle distanze legali tra edificio e corso d'acqua, sostenendo che ciò dovesse escludere o ridurre la sua responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza d'appello era sorretta anche da una ratio autonoma e decisiva non censurata: l'accertata proprietà del canale in capo al consorzio, da cui discendeva la responsabilità ex art. 2051 c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile quanto al difetto di giurisdizione, perché la questione era coperta da giudicato implicito, e comunque inammissibile nella parte in cui sollecitava una rivalutazione del merito e delle prove. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché l'onere di provare l'eventuale costruzione dell'immobile a distanza inferiore ai limiti di legge, quale fatto impeditivo o modificativo del diritto al risarcimento, gravava sul consorzio convenuto, non sulla danneggiata. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di lite e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cose in custodia è stata ritenuta applicabile al soggetto proprietario/custode del canale, in presenza del nesso causale tra la cosa e il danno e in assenza di prova del caso fortuito.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti impeditivi o modificativi del diritto al risarcimento, come l'eventuale violazione delle distanze legali da parte della danneggiata, è stato posto a carico del convenuto-custode.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Le censure sono state formulate come violazioni di legge, ma la Corte ha ritenuto inammissibili quelle che miravano in realtà a una nuova valutazione del merito.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 822 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura demaniale del corso d'acqua, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata impugnazione di una ratio autonoma.

  • r.d. n. 215/1933

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla ripartizione delle competenze in materia di bonifica e tutela idraulica; non è stata accolta la doglianza.

  • r.d. n. 523/1904

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ha accolto le censure che ne facevano derivare l'esclusione della responsabilità del consorzio.

  • d.p.r. n. 616/1977

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la competenza regionale in materia idraulica; doglianza ritenuta inammissibile.

  • d.lgs. n. 112/1998

    Richiamato dal ricorrente in tema di attribuzioni amministrative, senza accoglimento della censura.

  • d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della tesi sulla titolarità e gestione del corso d'acqua, senza esito favorevole.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a reggere il decisum, l'omessa specifica impugnazione anche di una sola di esse comporta l'inammissibilità delle censure dirette contro le altre per difetto di interesse.
  • Il motivo di ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o della ricostruzione del fatto; le doglianze che, sotto veste di violazione di legge, mirano a una rivalutazione del merito sono inammissibili.
  • In tema di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., una volta allegata e provata la proprietà/custodia della cosa e la derivazione causale del danno da essa, grava sul custode la prova del caso fortuito o di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato.
  • La eventuale violazione da parte del danneggiato di prescrizioni o distanze legali integra un fatto impeditivo o una concorrente responsabilità che deve essere provato dalla parte che lo deduce, non dal danneggiato che agisce per il risarcimento.
  • Il difetto di giurisdizione non può essere dedotto per la prima volta in cassazione quando sulla giurisdizione si sia formato giudicato implicito a seguito di una decisione di merito non contestata sotto tale profilo.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioniGiurisdizione
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalità

Testo integrale

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