Sentenza del 14/12/2016 n. 25703 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, sostenendo la violazione della legge n. 289 del 2002, art. 9-bis. Il contribuente aveva presentato un'istanza di definizione agevolata per IVA e IRAP, ma non aveva versato integralmente tutte le rate dovute, in particolare l'ultima. Secondo l'Amministrazione, tale mancato o tardivo pagamento rendeva inefficace il condono e consentiva la riscossione delle somme mediante cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente contro la cartella di pagamento. Ha affermato che, in caso di omesso o incompleto pagamento delle rate, la definizione agevolata diventa inefficace e si perde il beneficio del condono. Inoltre, con riferimento all'IVA, ha ritenuto necessario disapplicare l'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 perché incompatibile con la normativa unionale sull'IVA. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.600 euro oltre alle spese prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
Definizione dei carichi tributari mediante pagamento rateale
La definizione agevolata richiede il pagamento integrale e tempestivo delle rate previste. L'omesso o insufficiente pagamento determina l'inefficacia dell'istanza e la perdita del beneficio. Per quanto riguarda l'IVA, la disposizione deve essere disapplicata quando comporta una rinuncia definitiva dell'Amministrazione alla riscossione dell'imposta.
Art. 360, comma 1, n. 3, codice di procedura civile
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto
È stato invocato come parametro per denunciare l'errata interpretazione dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 da parte del giudice tributario d'appello.
VI direttiva 77/388/CEE del Consiglio, 17 maggio 1977
Normativa comune in materia di imposta sul valore aggiunto
Le misure nazionali che comportano una rinuncia definitiva alla riscossione di IVA già accertata possono compromettere il corretto funzionamento del sistema comune dell'IVA e risultano incompatibili con il diritto dell'Unione.
Sentenza della Corte di giustizia CE 17 luglio 2008, causa C-132/06
Ha costituito il fondamento europeo per ritenere incompatibili con il sistema comune dell'IVA i condoni che consentono di rinunciare definitivamente alla riscossione dell'imposta accertata.
Massime di principio
- Nei condoni o nelle definizioni agevolate rateali, il contribuente deve rispettare integralmente le scadenze e gli importi previsti: il mancato o insufficiente pagamento anche di una rata può rendere inefficace la definizione, salvo specifiche disposizioni legislative contrarie.
- La presentazione dell'istanza di condono non è normalmente sufficiente a perfezionare il beneficio: occorre adempiere alle condizioni sostanziali e ai pagamenti richiesti dalla legge.
- Per l'IVA, le norme nazionali di condono devono essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione europea; un beneficio che comporti la rinuncia definitiva alla riscossione dell'IVA accertata può essere disapplicato dal giudice nazionale.
- Quando il mancato pagamento delle rate è incontestato e non sono necessarie ulteriori verifiche, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente la causa nel merito.
- In situazioni analoghe, è essenziale verificare sia il rispetto puntuale del piano di pagamento sia la natura del tributo coinvolto, poiché il trattamento dell'IVA può essere più restrittivo rispetto a quello delle imposte interne.
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