Cassazione Penale, Sentenza n. 18831/2024 del 13/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello con cinque motivi: 1) vizio di motivazione e errata valutazione della testimonianza della parte civile, denunciando che i giudici non avrebbero valutato correttamente la versione difensiva secondo cui esisteva un accordo tra LUISE e ROSSI (relazione sentimentale e convivenza/locazione congiunta) che giustificava i prelievi; 2) errata qualificazione del fatto come furto (art. 624) invece che appropriazione indebita (art. 646), dato che la ricorrente aveva piena delega e controllo (token/password) sul conto del ROSSI; 3) contestazione della sussistenza dell'aggravante del danno di particolare gravità, considerata senza tener conto della prescrizione di molte operazioni e degli importi prescritti; 4) censura sulla determinazione della pena e sull'individuazione del "fatto più grave" utilizzato per il calcolo; 5) vizio in punto di applicazione/negazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133), sostenendo che la gravità da sola non giustificava il diniego, specie considerando la prescrizione di molte fattispecie pregresse.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo (sindacato sul giudizio di credibilità del merito fuori dalla sua competenza). Ha invece accolto in parte il secondo motivo, ritenendo prevalente che gli elementi istruttori dimostravano una "detenzione qualificata" del conto da parte della LUISE (token, password, autonomia di operare, ricezione estratti conto), sicché la fattispecie deve essere riqualificata da furto ad appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen. Per tale ragione la Corte ha annullato la sentenza impugnata previa riqualificazione dei reati e ha disposto il rinvio al giudice di merito affinché: 1) verifichi, per ciascun episodio contestato, se sia stata depositata querela relativa all'ipotesi di appropriazione indebita e ne valuti la tempestività; 2) accerti i termini di prescrizione applicabili ai singoli episodi e ricalcoli, se necessario, la posizione sostanziale e sanzionatoria dell'imputata (compresa la rilevanza delle aggravanti/attenuanti e il calcolo della pena). In sintesi: riqualificazione in appropriazione indebita, annullamento e rinvio al merito per ulteriori accertamenti e consequenziale ricalcolo/predisposizione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti della rilettura in cassazione: ricorso esaminato nei limiti articolati dalla norma (limiti di motivazione e di deduzioni ammessi)
art. 192 cod. proc. pen.
Norma citata nella censura sulla valutazione della prova testimoniale (richiama regole sulla motivazione e struttura del giudizio)
art. 195 cod. proc. pen.
Richiamata nella critica alla motivazione della sentenza di merito in tema di valutazione delle testimonianze
art. 624 cod. pen.
Delitto di furto: la Corte ha ritenuto che la fattispecie non fosse correttamente qualificata come furto alla luce della disponibilità effettiva del conto da parte dell'imputata
art. 646 cod. pen.
Delitto di appropriazione indebita: la Corte ha ritenuto applicabile questa fattispecie, essendo emersa una detenzione qualificata e potere di disposizione "ultra vires" sul conto altrui
art. 61 n. 7 cod. pen.
Aggravante contestata (danno di particolare gravità): la sua valutazione può essere influenzata dalla riqualificazione e dalla prescrizione degli episodi
art. 81 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena e cumulo/individuazione del reato più grave, richiamati nelle censure sulla determinazione della pena
art. 533, comma 2, cod. proc. pen.
Norma procedurale rilevante per la determinazione della pena e per l'indicazione del fatto più grave nel dispositivo
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche: la ricorrente lamentava il diniego delle stesse, la Corte ha detto che la valutazione compete al giudice di merito in luce della riqualificazione e prescrizione
art. 133 cod. pen.
Determinazione del trattamento sanzionatorio e del cumulo delle circostanze; richiamata nelle censure sulle attenuanti e sul calcolo della pena
Massime di principio
- La valutazione della credibilità delle prove e delle testimonianze è di competenza esclusiva del giudice di merito; la Cassazione verifica soltanto la coerenza logico-argomentativa della motivazione, non può rivedere i fatti.
- Quando l'agente ha una "detenzione qualificata" (accesso esclusivo al token/password, autonomia di operare, ricezione degli estratti conto e gestione continuativa), il diritto penale può ritenere che sussista il possesso delle somme e quindi configurare l'appropriazione indebita e non il furto.
- La riqualificazione del reato in sede di legittimità comporta l'obbligo di rinvio al merito per accertamenti di fatto non valutabili in cassazione, in particolare sulla tempestività della querela (se il reato è procedibile a querela) e sul calcolo della prescrizione relativo ai singoli episodi.
- La modifica della qualificazione giuridica (es. da furto ad appropriazione indebita) può incidere su varie posizioni processuali e sostanziali: procedibilità (querela), termini di prescrizione, aggravanti/attenuanti e quantificazione della pena; tali effetti vanno verificati episodio per episodio dal giudice di merito.
- In contestazioni che riguardano una pluralità di atti ripetuti nel tempo, la riconduzione di singole condotte alla prescrizione può ridurre la rilevanza quantitativa del danno ai fini dell'aggravante e della determinazione della pena, richiedendo un esame analitico delle singole fattispecie.
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