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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18377/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Marsala che, investito della richiesta del Pubblico Ministero di revoca della sospensione condizionale di pena relativa alla sentenza del 14/09/2017 (divenuta irrevocabile il 02/01/2018), ha omesso di decidere sulla predetta richiesta e ha invece revocato d'ufficio, senza che fosse stata chiesta dalle parti e senza contraddittorio, i benefici concessi con altre due sentenze definitive risultanti dal certificato penale aggiornato. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 666 c.p.p. (principio della domanda/limiti dell'azione del giudice) e illegittimo esercizio d'ufficio della potestà di revoca.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che il Tribunale di Marsala ha agito in contrasto con il principio consolidato (richiamato dalla giurisprudenza di legittimità) secondo cui il giudice dell'esecuzione, per verificare cause ostative alla sospensione condizionale della pena, deve acquisire il fascicolo del giudizio e può revocare il beneficio solo nei limiti della domanda e con rispetto del contraddittorio, salvo che le cause ostative risultassero già documentalmente al giudice della cognizione. Poiché il Tribunale ha revocato benefici non richiesti e senza contraddittorio e non ha deciso sulla richiesta effettiva del PM, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Marsala per un nuovo esame nel rispetto dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 168, terzo comma, cod. pen.

    richiesta del Pubblico Ministero intesa alla revoca - ex art. 168, terzo comma, cod. pen.

    norma richiamata quale titolo della richiesta di revoca avanzata dal PM; funge da base procedurale per chiedere la revoca della sospensione condizionale

  • art. 666, primo comma, cod. proc. pen.

    vizio di violazione dell'art. 666, primo comma, cod. proc. pen.

    richiama il principio della domanda/limiti dell'intervento del giudice: il giudice non può decidere oltre quanto richiesto dalle parti senza violare il diritto di difesa e il contraddittorio

  • art. 164, quarto comma, cod. pen.

    sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen.

    norma sulle cause ostative alla concessione della sospensione condizionale: se sussistono cause ostative la sospensione deve essere revocata; la verifica richiede l'acquisizione del fascicolo del giudizio

  • Giurisprudenza Sez. U, n. 37345, 23 aprile 2015, Longo, Rv. 264381

    Sez. U n.37345, 23 aprile 2015, Longo, Rv. 264381

    principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito per accertare l'esistenza di cause ostative e non può revocare la sospensione condizionale senza aver proceduto a tale verifica e, salvo che le cause risultino già documentalmente al giudice della cognizione, rispettare il contraddittorio e i limiti della domanda

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale solo nei limiti della domanda proposta (principio della domanda) e dopo aver assicurato il contraddittorio tra le parti.
  • Se vi è necessità di accertare l'esistenza di cause ostative, il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di merito; solo se le cause ostative risultano documentalmente al giudice di cognizione può procedere senza acquisizione ulteriore.
  • Il giudice non deve provvedere d'ufficio su revoche non richieste dalle parti se ciò comporta l'esclusione del contraddittorio; l'adozione di provvedimenti oltre la domanda può determinare l'annullamento in sede di legittimità.
  • Se il provvedimento impugnato omette di decidere sulla richiesta effettiva formulata dall'autorità procedente, ciò costituisce vizio che può giustificare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
  • In presenza di sentenze definitive non riportate nel certificato del casellario in possesso del giudice procedente, il giudice deve comunque acquisire il fascicolo e dar luogo al necessario contraddittorio prima di pronunciarsi sulla revoca del beneficio.

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