Sentenza n. 4138/2026 - Roma, Sezione 1
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio. La pretesa riguardava, in particolare, la fissazione dell’appuntamento necessario a formalizzare la domanda di visto. Il ricorrente ha sostenuto che tale fase preliminare rientra nel procedimento amministrativo e che l’inerzia dell’Amministrazione costituisce un arresto procedimentale, lesivo dell’obbligo di provvedere e incompatibile con la necessità di definire la pratica in tempi utili per l’anno accademico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’esistenza di un obbligo dell’Amministrazione di provvedere e l’inerzia oltre un termine ragionevole. La fissazione dell’appuntamento presso l’Ambasciata, pur precedendo la presentazione formale della domanda di visto, costituisce una fase del procedimento amministrativo e non può essere sottratta al sindacato giurisdizionale, perché ciò determinerebbe una fase intermedia non giustiziabile e vanificherebbe la disciplina dei termini procedimentali. Il giudice ha richiamato, quale parametro sistematico, l’art. 9, par. 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, che prevede ordinariamente la fissazione dell’appuntamento entro due settimane dalla richiesta, ritenendo analogicamente applicabile il termine di quindici giorni anche quale riferimento per il visto nazionale, pur non essendo direttamente applicabile al caso. Ha inoltre considerato il termine di novanta giorni previsto dall’art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999 per la decisione sulla domanda formalmente presentata, traendone la conseguenza che il termine per la fissazione dell’appuntamento deve essere necessariamente più breve. L’Ambasciata è stata quindi ordinata a convocare tempestivamente il ricorrente e comunque entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a un eventuale separato provvedimento in caso di ulteriore inerzia. Le spese sono state compensate, ma l’Amministrazione è stata onerata della restituzione del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio; il ricorso è accoglibile quando sussistono un obbligo di provvedere e l’inerzia dell’Amministrazione oltre il termine previsto o ragionevole.
art. 9, par. 2, regolamento (CE) n. 810/2009
l’appuntamento ha luogo, di norma, entro due settimane dalla data della richiesta di appuntamento
Pur non essendo ritenuta direttamente precettiva e pur riferendosi ai visti disciplinati dal Codice Visti, la disposizione assume rilievo sistematico e costituisce parametro analogico per individuare un termine breve per la fissazione dell’appuntamento.
art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999
Prevede il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento relativo alla domanda formalmente presentata; tale termine conferma, secondo il giudice, che la fase preliminare di convocazione deve svolgersi entro un termine significativamente più breve.
art. 13, comma 6-bis 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Impone all’Amministrazione soccombente la restituzione del contributo unificato corrisposto dalla parte ricorrente, anche quando le spese di lite siano compensate.
Massime di principio
- La fissazione dell’appuntamento necessario a formalizzare una domanda di visto costituisce una fase del procedimento amministrativo e, in quanto tale, è soggetta al sindacato del giudice amministrativo; l’Amministrazione non può sottrarre tale fase a ogni tutela giurisdizionale mediante una prolungata inerzia.
- L’azione avverso il silenzio presuppone l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e un’inerzia protratta oltre un termine previsto o ragionevole; tali presupposti possono sussistere anche prima della presentazione formale della domanda, quando l’appuntamento costituisce passaggio necessario per avviare formalmente il procedimento.
- Per la fissazione dell’appuntamento relativo a una domanda di visto nazionale, il termine deve essere molto più breve rispetto al termine finale previsto per la decisione sulla domanda formalmente presentata; il termine ordinario di due settimane previsto dal Codice Visti può fungere da parametro analogico e sistematico, pur non essendo direttamente applicabile ai visti nazionali.
- L’ordine giudiziale emesso nell’ambito dell’azione avverso il silenzio può imporre all’Amministrazione di procedere alla convocazione dell’interessato entro un termine specifico, lasciando a un eventuale separato provvedimento la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
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