Sentenza del 05/04/2023 n. 9375 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per IRPEF anni 1993-1994; questione sull'applicabilità delle disposizioni agevolative introdotte in favore delle vittime del sisma (D.L. n.162/2008 art.3 e D.L. n.185/2008 art.6, commi 4-bis e 4-ter) che prevedevano la definizione ridotta al 40% e rateazione. L'Ufficio censurava: (i) errata valutazione del termine rilevante (CTR avrebbe dovuto considerare la data di notifica della cartella, non la data di deposito della sentenza che l'ha resa esecutiva); (ii) illegittima estensione delle agevolazioni a carichi non sospesi o a somme derivanti da accertamenti; (iii) violazione del principio che norme eccezionali non si interpretano per analogia; (iv) la CTR ha annullato la cartella invece di quantificare l'importo dovuto alla luce dell'agevolazione. Inoltre è stata richiamata la rilevanza della normativa UE sugli aiuti di Stato (decisione Commissione C(2015)5549) e la necessità di verificare la compatibilità con i regolamenti de minimis.
La decisione
La Corte di cassazione ha: (a) rigettato le censure che negavano in generale l'applicabilità dell'agevolazione ai carichi risultanti da accertamenti definitivi pubblicati nel periodo di sospensione (ha ritenuto che i versamenti connessi all'accertamento rientrino nella sospensione e quindi possano beneficiare della definizione); (b) però ha accolto in parte il ricorso sull'aspetto procedurale: la CTR non avrebbe dovuto annullare integralmente la cartella ma rimodulare/quantificare il debito dovuto applicando la riduzione prevista (evitando pronunce di condanna indeterminate). Pertanto la sentenza impugnata è cassata in relazione a questo punto e rinviata alla CTP di primo grado (Corte di appello di secondo grado del Molise) per ricalcolare il quantum dovuto, tenendo conto altresì della disciplina UE sugli aiuti di Stato (decisione C(2015)5549) e verificando se il beneficio sia compatibile con i regolamenti de minimis o rientri nelle eccezioni di compatibilità; il contribuente (odontoiatra) dovrà fornire le prove richieste in ordine alla natura d'impresa, alla presenza nell'area colpita e all'assenza di sovracompensazione.
Norme richiamate
D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, art. 3
art. 3 (sospensione e definizione agevolata dei carichi nel periodo 31/10/2002-30/06/2008)
La sospensione e la conseguente agevolazione comprendono anche i versamenti connessi agli accertamenti e alle sentenze pubblicate nel periodo di sospensione; la riduzione riguarda i carichi oggetto di sospensione.
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, commi 4-bis e 4-ter
art. 6, commi 4-bis e 4-ter
Estensione del regime agevolativo a vittime del sisma in Molise richiamando il D.L. n.162/2008; prevede definizione ridotta al 40% e rateazione.
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109
Richiamo alle sospensioni dei termini e alla nozione ampia di 'versamenti di natura tributaria connessi all'accertamento e alla riscossione', che legittima l'inclusione degli accertamenti nella sospensione.
D.Lgs. 2 dicembre 1992, n. 546, art. 35, comma 3
art. 35, comma 3 (ultimo periodo)
Il processo tributario è di impugnazione-merito: il giudice deve decidere sul quantum nei limiti delle domande, vietata la condanna indeterminata; obbligo di pronuncia di merito.
Art. 14 disp. gen.
art. 14 disposizioni generali
Richiamata dall'Ufficio come divieto di analogia delle norme eccezionali; la Corte non ha condiviso l'assoluta proibizione di estensione quando la norma si applica direttamente.
L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, comma 1
Norma richiamata in relazione all'obbligo, in caso di dubbio di costituzionalità, di rimessione alla Consulta: la Corte ha ritenuto che il giudice tributario possa scegliere l'interpretazione più conforme alla Costituzione senza automatica rimessione.
Decisione Commissione UE C(2015)5549 final del 14/08/2015
La Commissione ha ritenuto incompatibili con il mercato interno i regimi di riduzione di tributi concessi alle imprese vittime di calamità per il periodo considerato; restano possibili eccezioni per aiuti individuali compatibili (de minimis o specifici regimi approvati) fino alla relativa intensità massima. Il giudice nazionale deve verificare la compatibilità e consentire l'acquisizione di prove anche successivamente non disponibili.
TFUE art. 108 (art. 87/88 ex art. 92/93)
Normativa UE sugli aiuti di Stato che impone il controllo di compatibilità con il mercato interno; misura nazionale può essere incompatibile e conseguentemente influire sulla concessione delle agevolazioni.
Regolamenti 'de minimis' (es. Reg. (UE) n. 1407/2013)
Reg. (CE) n. 1407/2013 e Reg. (CE) n. 717/2014 (citati come possibili parametri)
Se il beneficio rientra nei limiti del regime de minimis, può essere compatibile; onere della prova sulla soglia de minimis grava sul beneficiario.
Massime di principio
- Le agevolazioni previste per vittime di calamità che richiamano misure di sospensione possono comprendere anche i versamenti derivanti da accertamenti divenuti definitivi se la liquidazione è intervenuta nel periodo di sospensione: la data rilevante è quella in cui il debito è definitivamente determinato (es. deposito della sentenza che quantifica il debito).
- Il giudice tributario, in fase di merito, non può limitarsi ad annullare un atto senza quantificare il nuovo ammontare esigibile; se l'agevolazione riduce la pretesa, il giudice deve determinare il quantum nel rispetto delle domande e dei limiti processuali (evitare condanne indeterminate).
- Quando misure fiscali agevolative possono configurare aiuti di Stato, il giudice deve valutare la compatibilità con la normativa UE (decisione Commissione, regole de minimis, ecc.) e consentire l'acquisizione e la valutazione di prove in ordine alla natura d'impresa, alla presenza nell'area colpita, e all'assenza di sovracompensazione.
- Se il beneficiario esercita un'attività economica (anche il libero professionista/esercente attività 'protetta'), il regime nazionale potrebbe essere incompatibile a meno che il beneficio non rientri nei limiti del de minimis o sia espressamente compatibile come compensazione per danni verificabili.
- L'onere di dimostrare la compatibilità con i limiti de minimis o di provare l'effettiva natura compensativa del beneficio spetta al contribuente che chiede l'agevolazione; il giudice deve valutare tale prova prima di concedere il beneficio.
- In presenza di più interpretazioni possibili di una norma eccezionale, il giudice può scegliere l'interpretazione costituzionalmente orientata senza automatica rimessione alla Corte Costituzionale, compatibilmente con i principi UE applicabili.
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