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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09307/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, di condanna per rapina e lesioni personali con applicazione di aggravanti, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di rapina e lesioni personali. Con il primo motivo ha sostenuto che il fatto dovesse essere qualificato non come rapina ma come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte ha rilevato che tale tesi poggiava su una ricostruzione puramente congetturale e non risultante dal compendio istruttorio, e soprattutto che si trattava di questione dedotta per la prima volta in cassazione, con necessità di nuovi accertamenti di fatto non consentiti nel giudizio di legittimità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per rapina e lesioni personali, ma la Corte ha osservato che il motivo mirava in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove, attività preclusa in cassazione in presenza di motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici. Con il terzo motivo ha censurato l'applicazione delle aggravanti di cui agli artt. 585, secondo comma, n. 2, e 628, terzo comma, n. 1, c.p.; la Corte ha però rilevato che tale doglianza non era stata devoluta con l'atto di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    È richiamato per la contestazione dell'aggravante applicata al fatto di rapina; la doglianza è stata dichiarata non esaminabile perché non devoluta in appello.

  • art. 585 c.p.

    È richiamato quale aggravante delle lesioni personali contestata nel terzo motivo; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di devoluzione.

  • art. 612?

    Non citato nel testo.

  • art. 606 c.p.p.

    Non citato espressamente, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché diretto a contestare valutazioni di fatto e a introdurre una questione nuova in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito introdurre per la prima volta una diversa qualificazione giuridica del fatto quando ciò richieda nuovi accertamenti in punto di fatto e la questione non sia desumibile dagli atti già valutati nei precedenti gradi di giudizio.
  • Il ricorso per cassazione non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o delle emergenze istruttorie, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici.
  • Le censure relative a circostanze aggravanti non dedotte con l'atto di appello sono precluse in cassazione per interruzione della catena devolutiva.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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