Cassazione Penale, Ordinanza n. 04867/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, confermando la decisione di primo grado, lo aveva condannato per ricettazione di sette fucili di provenienza illecita. Deduceva vizio di motivazione in ordine alla sua responsabilità, sostenendo che la disponibilità delle armi gli fosse stata attribuita solo per avere acquistato un tubo di plastica simile a quello in cui esse erano custodite, senza accertare che si trattasse delle stesse armi già oggetto di una precedente condanna per detenzione e porto, e senza considerare che erano stati rinvenuti altri due nascondigli analoghi, sicché le armi avrebbero potuto appartenere ad altri soggetti, anche cacciatori di frodo, tenuto conto della distanza temporale dall'accertamento della precedente detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero manifestamente infondati e generici, perché la difesa si limitava a riproporre le censure di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte territoriale aveva infatti esaminato unitariamente tutti gli indizi, ritenendoli convergenti e idonei a dimostrare la responsabilità dell'imputato come unica ricostruzione plausibile, e aveva esplicitamente escluso l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa per mancanza di riscontri. La Cassazione ha inoltre osservato che il ricorso richiedeva una rivalutazione del compendio indiziario, attività preclusa al giudice di legittimità in assenza di vizi motivazionali effettivi. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
È il titolo di reato per cui è stata confermata la condanna: ricettazione di sette fucili di provenienza illecita.
art. 606 c.p.p.
La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità, circoscritto alla verifica dei vizi dedotti e non esteso alla sostituzione della propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di vizio di motivazione non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale indiziario, poiché il giudice di legittimità non può sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito se la motivazione è congrua e non illogica.
- In presenza di una motivazione che esamini unitariamente gli indizi e reputi infondata l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa per mancanza di riscontri, non è configurabile un vizio motivazionale rilevante in cassazione se il ricorso si limita a contestare il peso dei singoli elementi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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