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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30205/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo fondiario concesso da istituti bancari a una società immobiliare e garantito personalmente da un soggetto terzo. Il garante ha chiesto di essere dichiarato estraneo a ogni obbligazione riferibile al mutuo, sostenendo che il contratto base fosse nullo per violazione dell'art. 38, comma 2, T.U.B. e che, conseguentemente, non potesse sopravvivere la garanzia prestata. I giudici di merito hanno però ritenuto che la clausola di sopravvivenza contenuta nel contratto di garanzia estendesse la garanzia all'obbligo di restituzione delle somme erogate a titolo di indebito, derivante proprio dalla nullità del mutuo. Con precedente ordinanza della Cassazione erano stati dichiarati inammissibili i primi motivi del ricorso incidentale del garante, per mancato confronto con tale ratio decidendi. Con il presente ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., il ricorrente ha dedotto che la Corte avrebbe omesso di esaminare i motivi B e C del precedente ricorso incidentale, i quali ponevano due questioni: se la clausola di sopravvivenza dovesse essere qualificata come autonoma garanzia e se essa fosse nulla per effetto della nullità del contratto base di mutuo. La censura è stata qualificata dalla Corte come inammissibile, perché non denuncia un errore di fatto percettivo ma mira in realtà a contestare l'interpretazione e la valutazione già compiute dalla Corte nell'ordinanza revocanda, che aveva invece espressamente esaminato quei motivi e li aveva ritenuti inammissibili per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'ordinanza revocanda avesse già pronunciato sui motivi B e C del precedente ricorso incidentale, escludendo quindi che vi fosse un errore di fatto revocatorio. Ha osservato che quei motivi non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza d'appello, imperniata non sulla garanzia dell'obbligazione contrattuale originaria, ma sulla diversa obbligazione restitutoria da indebito derivante dalla nullità del mutuo. Poiché la doglianza per revocazione mirava a ottenere un nuovo esame di questioni già dichiarate inammissibili e implicava una critica valutativa, non ricorreva l'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato solo come base del rito sommario seguito in primo grado.

  • art. 38, comma 2, T.U.B.

    la sua violazione era stata posta a fondamento della dedotta nullità del mutuo fondiario; la Corte ribadisce che tale nullità non travolge la diversa obbligazione restitutoria presa in considerazione dalla garanzia.

  • art. 1939 c.c.

    invocato per sostenere la nullità della fideiussione in caso di invalidità dell'obbligazione garantita; la Corte osserva che non è pertinente quando la garanzia riguarda l'obbligazione di restituzione dell'indebito e non quella originaria da mutuo.

  • art. 2033 c.c.

    individua l'obbligazione restitutoria da ripetizione di indebito derivante dalla nullità del mutuo, che costituisce l'oggetto del vincolo di garanzia considerato dai giudici di merito.

  • art. 391-bis c.p.c.

    è la base normativa della revocazione delle pronunce della Corte di cassazione per errore di fatto.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva sui fatti di causa, non in un errore di giudizio o di interpretazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito della memoria nel procedimento di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'attestazione dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze o ordinanze della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando vi sia una svista percettiva immediatamente verificabile dal confronto tra decisione e atti, non quando la censura investa l'interpretazione giuridica o la valutazione del contenuto dei motivi.
  • Non ricorre errore revocatorio se la Corte ha effettivamente esaminato il motivo di ricorso e lo ha dichiarato inammissibile per difetto di pertinenza alla ratio decidendi, anche se non ha dato risposta analitica a tutte le argomentazioni svolte.
  • Quando il giudice di merito qualifica una clausola di garanzia come riferita all'obbligo di restituzione dell'indebito derivante dalla nullità del contratto base, la dedotta nullità del contratto originario non travolge automaticamente la garanzia, se essa è costruita sul diverso titolo restitutorio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca un presupposto diverso o superato, è inammissibile per difetto di specificità e di pertinenza.
  • La revocazione non può essere utilizzata per ottenere un nuovo giudizio sul merito delle questioni già dichiarate inammissibili o per riproporre questioni di diritto che presuppongono la rimozione di una precedente declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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