Sentenza n. 3919/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
L’interessato aveva presentato nel 2015 domanda di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno aveva respinto l’istanza valorizzando una notitia criminis del 2013 per appropriazione indebita, ritenuta indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Il procedimento penale era stato archiviato nel 2017, poiché le risultanze investigative erano discordanti e non consentivano ulteriori proficui approfondimenti, anche in ragione della scadenza dei termini delle indagini e dell’approssimarsi della prescrizione. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo non irragionevole la valutazione ministeriale in ragione della gravità del reato, del tenore non pienamente liberatorio dell’archiviazione e della prossimità temporale della notizia di reato rispetto alla domanda di cittadinanza. In appello l’interessato ha dedotto violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché violazione dell’art. 64, commi 2 e 4, c.p.a. Ha lamentato, in particolare, che il Ministero avesse attribuito rilievo decisivo a un procedimento penale favorevolmente definito, senza verificare adeguatamente il relativo esito e senza compiere una valutazione complessiva della sua personalità, dei legami familiari, della stabile situazione reddituale e del grado di integrazione socio-economica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado e annullato il diniego ministeriale, facendo salvo il riesercizio del potere. Il Collegio ha rilevato che l’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992 attribuisce efficacia ostativa al precedente penale nei casi di condanna, non al mero carico pendente, peraltro definito con archiviazione. Il provvedimento di archiviazione aveva contenuto dubitativo e, proprio perché fondato su risultanze investigative non concludenti, non poteva essere utilizzato come elemento sfavorevole. Soprattutto, il Ministero aveva omesso di collocare il procedimento penale nell’ambito di una valutazione complessiva della personalità e dell’integrazione dell’interessato, limitandosi a una motivazione stereotipa sulla valenza sintomatica del carico pendente. La valutazione discrezionale in materia di naturalizzazione deve invece considerare, oltre agli eventuali precedenti, i legami familiari, l’attività lavorativa, il radicamento territoriale, la condotta complessiva e l’adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione; l’amministrazione deve valutare complessivamente l’integrazione dello straniero nella società e la sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 91/1992
La valenza ostativa del precedente penale opera nei casi di condanna e non può essere automaticamente attribuita a un mero carico pendente definito con archiviazione.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione effettiva e adeguata del diniego; una motivazione stereotipa, fondata soltanto sulla valenza sintomatica di una notizia di reato, non è sufficiente.
art. 64, commi 2 e 4, c.p.a.
È richiamato in relazione alla valutazione processuale delle risultanze istruttorie e alla valenza probatoria della documentazione acquisita al processo.
art. 646 c.p.
È la fattispecie di appropriazione indebita oggetto della notitia criminis valorizzata dal Ministero, ma definita con archiviazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l’amministrazione deve svolgere una valutazione effettiva, complessiva e attualizzata della personalità e dell’integrazione dello straniero, considerando almeno i legami familiari, l’attività lavorativa, il radicamento territoriale, la condotta complessiva e l’adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.
- Il potere discrezionale dell’amministrazione in materia di naturalizzazione non consente di fondare il diniego su una valutazione sommaria, superficiale o stereotipa, limitata alla mera considerazione di una singola notizia di reato senza contestualizzarla nella storia personale e socio-economica dell’interessato.
- Un mero carico pendente, successivamente definito con archiviazione, non può essere equiparato automaticamente a un precedente penale ostativo previsto dalla legge per i casi di condanna.
- Un provvedimento di archiviazione dal contenuto dubitativo, adottato a fronte di risultanze investigative non concludenti e dell’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio, costituisce elemento che depone a favore dell’interessato e non può essere valorizzato apoditticamente in senso sfavorevole.
- Il diniego di cittadinanza è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando l’amministrazione omette di esaminare gli elementi favorevoli relativi alla personalità, ai legami familiari, alla situazione lavorativa e reddituale e al radicamento dello straniero, limitandosi a richiamare una notitia criminis.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1122/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1123/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 1124/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 210/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 18 mag 2026Sentenza n. 211/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →