Ordinanza n. 1718/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, emessa dal Comune di Viterbo avente a oggetto il provvedimento di chiusura, con effetto immediato, degli impianti di distribuzione di carburanti siti a -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- - della nota prot. n. -OMISSIS- con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunicava al Comune di Viterbo il decreto di interdizione antimafia della Prefettura di Milano prot. -OMISSIS- a carico della società -OMISSIS-, richiamata nell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-; - della nota prot. n. -OMISSIS- A.D.M., richiamata nell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-; - delle note e comunicazioni richiamate nell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale comunale di chiusura immediata di impianti di distribuzione di carburanti, unitamente agli atti richiamati relativi a un'informazione antimafia interdittiva
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Viterbo ha disposto la chiusura immediata di impianti di distribuzione di carburanti, nonché le comunicazioni dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli ulteriori atti richiamati nell'ordinanza. La ricorrente aveva acquisito gli impianti dalla società cedente dopo l'adozione, nei confronti di quest'ultima, di un'informazione antimafia interdittiva della Prefettura di Milano. Nel giudizio cautelare è stata quindi prospettata l'illegittimità della chiusura e l'incidenza della successiva vicenda processuale relativa all'impugnazione dell'interdittiva da parte della cedente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. Dalla documentazione risultava che il trasferimento degli impianti si era perfezionato dopo l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva nei confronti della cedente; pertanto, ai sensi dell'art. 67, comma 2, d.lgs. 159/2011, la cedente non poteva validamente disporre del titolo autorizzativo relativo agli impianti. Il Collegio ha ritenuto irrilevante la successiva impugnazione dell'interdittiva, anche perché essa risultava produttiva di effetti. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla corretta esecuzione del provvedimento interdittivo. La società ricorrente è stata condannata al pagamento, in favore del Comune, di 1.500 euro oltre accessori per la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, d.lgs. 159/2011
La disposizione è stata applicata nel senso che, dopo l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, la società colpita non poteva validamente disporre del titolo autorizzativo relativo agli impianti; il trasferimento successivo non ha quindi fornito un valido fondamento alla posizione dell'acquirente.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda e della decisione cautelare.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente e della società cedente.
Massime di principio
- Il trasferimento di impianti e del relativo titolo autorizzativo perfezionato dopo l'adozione di un'informazione antimafia interdittiva a carico del cedente non consente al cedente di disporre validamente del titolo, sicché l'acquirente non può fondare su tale trasferimento una posizione cautelare meritevole di tutela.
- Nel giudizio cautelare, l'impugnazione dell'informazione antimafia interdittiva non rende di per sé irrilevanti gli effetti dell'interdittiva quando questa risulti ancora produttiva di effetti.
- Quando il fumus boni iuris è insufficiente e l'atto impugnato attua un provvedimento interdittivo antimafia, il periculum deve essere valutato attribuendo prevalenza all'interesse pubblico alla corretta esecuzione della misura di prevenzione.
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