Sentenza n. 1438/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio economico annuale della carta del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione lavoro e previdenza, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando l’Amministrazione all’assegnazione del beneficio. La sentenza era stata notificata al Ministero il 17 settembre 2025 ed era passata in giudicato, come attestato dal certificato della cancelleria della Corte d’appello di Salerno del 27 aprile 2026. Persistendo l’inadempimento dell’Amministrazione, la ricorrente ha domandato la dichiarazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, l’assegnazione delle somme, la fissazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l’inesecuzione del giudicato, rilevando che il Ministero non aveva fornito la prova dell’adempimento, gravando tale onere sull’Amministrazione debitrice. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori sessanta giorni al pagamento della somma dovuta e di compiere tutti gli atti contabili e finanziari necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e reperimento delle somme. Il TAR ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Ha invece respinto la richiesta di astreinte, ritenendo che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituiscano, nel caso concreto, ragioni ostative alla penalità di mora secondo i criteri elaborati dall’Adunanza plenaria n. 15/2014. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la cd. “carta del docente” per l’aggiornamento e la formazione professionale del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario e oggetto dell’azione di ottemperanza.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Concorre, insieme all’art. 87, comma 3, c.p.a., a determinare il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso dopo la notificazione all’Amministrazione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Concorre a disciplinare il termine di deposito del ricorso per ottemperanza, ritenuto rispettato dal TAR.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni costituisce presupposto di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione statale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una penalità di mora, ma la sua applicazione nei confronti della pubblica amministrazione è esclusa o mitigata quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutate discrezionalmente dal giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando un giudicato di condanna al pagamento di somme nei confronti di un’Amministrazione statale è stato notificato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il ricorso è ammissibile, purché sia rispettato il termine processuale di deposito previsto dagli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
- L’Amministrazione debitrice che deduca l’avvenuto adempimento del giudicato ha l’onere di provarlo; la mera costituzione formale e l’assenza di documentazione sull’esecuzione non sono sufficienti a impedire l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli tutti i poteri necessari per compiere le fasi di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: il giudice dell’ottemperanza deve valutare discrezionalmente le ragioni ostative connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici, potendo negare o ridurre l’astreinte.
- La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico possono costituire, in concreto, ragioni ostative sufficienti a escludere la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’astreinte, pur restando fermo l’obbligo di eseguire il giudicato.
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