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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17546/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria recuperava a tassazione i costi dichiarati da una società per spese di sponsorizzazione sostenute nell'anno 2010, ritenendole oggettivamente inesistenti. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello, l'Agenzia aveva ottenuto una riforma parziale e la CTR del Lazio aveva escluso la fittizietà delle spese, ma ne aveva ridotto l'importo deducibile alla misura di un quarto, ritenendole ingiustificatamente elevate. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciando ultrapetizione per avere la CTR ridotto d'ufficio i costi senza domanda di parte; il secondo denunciando violazione dell'art. 90, comma 8, della L. 289/2002, assumendo che le spese di sponsorizzazione fossero integralmente deducibili nei limiti di legge e che la CTR non potesse dichiararne la parziale indeducibilità sulla base della loro congruità.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo, esaminato per ragione più liquida, ritenendo che l'art. 90, comma 8, della L. 289/2002 attribuisca alle spese di sponsorizzazione verso compagini sportive dilettantistiche una presunzione legale assoluta di inerenza, pubblicità e congruità, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla norma. Ne deriva che il giudice di merito non può sindacare la congruità o l'antieconomicità del costo né ridurne l'importo sulla base di una valutazione quantitativa. Il primo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; poiché sull'effettività delle spese e dell'attività promozionale dello sponsee si era formato giudicato interno, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., accogliendo integralmente l'originario ricorso della società contribuente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del primo motivo, per denunciare la violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell'ultrapetizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo sosteneva che la CTR avesse pronunciato ultra petita riducendo d'ufficio l'entità dei costi di sponsorizzazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del secondo motivo per dedurre violazione di legge sostanziale.

  • art. 90, comma 8, della L. 289/2002

    È norma speciale agevolativa che prevede, per le sponsorizzazioni a favore di compagini sportive dilettantistiche, una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di deducibilità, con conseguente preclusione del sindacato giudiziale sulla congruità del costo quando ricorrano i requisiti richiesti.

  • art. 109 T.U.I.R.

    È indicato come disciplina generale sulla deducibilità dei costi, derogata dalla norma speciale dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002.

  • art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c.

    È utilizzato per la decisione nel merito da parte della Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione effettuate in favore di compagini sportive dilettantistiche, quando ricorrono i requisiti previsti dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza, con conseguente integrale deducibilità nei limiti quantitativi previsti dalla norma.
  • In presenza della disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, il giudice tributario non può negare la deducibilità delle spese di sponsorizzazione invocando la mancanza di un ritorno commerciale diretto, né può ridurne l'importo per asserita incongruità o antieconomicità del costo.
  • La norma speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche deroga alla disciplina generale di deducibilità dei costi del T.U.I.R. e rende non sindacabile la scelta imprenditoriale di investire nella promozione tramite tali iniziative, nei limiti in cui la sponsorizzazione sia effettiva e destinata a promuovere l'immagine o i prodotti dello sponsor.
  • Quando sulla questione dell'effettività della spesa o dell'attività promozionale si sia formato giudicato interno e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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