Cassazione Penale, Sentenza n. 17583/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di concorso in furto continuato pluriaggravato (artt. 81 cpv., 110, 624, 625 nn. 2 e 7 c.p.), sostenendo che il Tribunale ha errato nel calcolo della prescrizione: il Tribunale aveva individuato la prescrizione in sette anni e sei mesi, mentre per il furto pluriaggravato la pena edittale massima è la reclusione fino a dieci anni e, ai sensi dell'art. 157 c.p., la prescrizione deve essere calcolata in dieci anni; inoltre va considerato l'aumento di un quarto previsto (richiamato ex art. 161 c.p.) che posticipa ulteriormente la scadenza della prescrizione. Il fatto è avvenuto il 15/05/2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo esame alla Corte di Appello di Brescia. La Corte ha rilevato che la prescrizione del reato deve essere calcolata sulla base della pena edittale massima di dieci anni (art. 157 c.p.), pertanto la prescrizione decennale non sarebbe maturata prima del 15/05/2026; considerando l'aumento di un quarto (ex art. 161 c.p.) la prescrizione massima si sposterebbe al 15/11/2028. Alla data dell'udienza del 21/11/2023 il reato non risultava prescritto, per cui la sentenza che aveva dichiarato la prescrizione è annullata per errore di calcolo.
Norme richiamate
art. 81 cpv. cod. pen.
Richiamata come norma sulla continuazione o concorso di reati; utilizzata per inquadrare il reato come 'continuato/pluriaggravato' ai fini della determinazione della pena
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, per motivare l'imputazione di concorso in furto
art. 624 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il delitto di furto; base della fattispecie penalmente rilevante
art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen.
Aggravanti specifiche del reato di furto che, nel caso in esame, sono state ritenute e hanno effetto speciale ai fini dell'aumento della pena
art. 593 cod. proc. pen.
Richiamato per ricordare che il pubblico ministero può proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento
art. 569 cod. proc. pen.
Richiamato per precisare che la parte che ha diritto può ricorrere direttamente per cassazione; contesto procedurale sull'impugnazione
art. 157 cod. pen.
Usato per determinare il termine prescrizionale: la prescrizione si calcola in relazione alla pena edittale massima; per il furto pluriaggravato la prescrizione è decennale
art. 161 cod. pen.
Richiamato dalla Corte per giustificare l'aumento di un quarto della pena nel calcolo complessivo, con conseguente posticipo della scadenza massima della prescrizione
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata sulla base della pena edittale massima applicabile alla fattispecie (art. 157 c.p.); se sono presenti aggravanti ad effetto speciale devono essere considerate nel calcolo
- Eventuali aumenti della pena (es. per continuazione o altre cause previste dalla legge) devono essere computati prima di determinare il termine prescrizionale, perché posticipano la scadenza della prescrizione
- La data di inizio del termine prescrizionale è la data del fatto; per verificare se la prescrizione è maturata occorre confrontare tale data con la durata della prescrizione calcolata come sopra
- Il pubblico ministero ha facoltà di impugnare le sentenze di proscioglimento (art. 593 c.p.p.); errori di diritto nel calcolo della prescrizione sono rimediabili in sede di impugnazione
- Nei procedimenti per reati plurimi/continuati è necessario verificare con attenzione se le circostanze aggravanti hanno effetto 'speciale' o 'comune', perché ciò incide sul calcolo della pena e, di conseguenza, sul termini di prescrizione
- Prima di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione il giudice deve indicare chiaramente il criterio di calcolo adottato (pena base, aggravanti, eventuali aumenti), per evitare errori che possono comportare annullamento in sede di legittimità
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