Cassazione Penale, Ordinanza n. 17986/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il ricorso irrituale e connotato da profili di colpa. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei gradi di merito per la contravvenzione contestata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la condanna per la contravvenzione di porto senza giustificato motivo di un oggetto atto ad offendere. Il ricorso articolava tre censure: la prima contestava la ritenuta insussistenza del giustificato motivo, sostenendo che il noccoliere sarebbe appartenuto ad altra persona e fosse stato dimenticato nell'autovettura; la seconda censurava il diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando difetto di motivazione; la terza deduceva l'eccessività del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze inammissibili perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata o riproponevano censure di merito già valutate, osservando inoltre che il tentativo di occultamento del tirapugni al momento del controllo dimostrava la consapevolezza della presenza dell'oggetto e l'assenza di un giustificato motivo.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
porto senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di oggetti atti ad offendere
la contravvenzione è integrata anche quando manchi un fine offensivo e la responsabilità può essere ascritta anche a titolo di colpa; è irrilevante l'assenza di intenzione di offendere.
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta e le caratteristiche dell'oggetto portano a ritenere non tenue l'offesa.
art. 133 c.p.
la valutazione su attenuanti generiche e determinazione della pena è affidata al giudizio discrezionale del merito, purché motivato con riferimento ai criteri legali.
art. 62-bis c.p.
il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice dà conto dell'assenza di elementi favorevoli rilevanti.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nella contravvenzione di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, non occorre dimostrare un dolo specifico di offesa: la punibilità può sussistere anche in assenza di finalità aggressiva e persino a titolo di colpa, essendo sufficiente il porto consapevole dell'oggetto senza giustificato motivo.
- Ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto, il giudice può valorizzare le caratteristiche intrinseche dell'oggetto portato e la condotta serbata dall'agente al momento del controllo; un oggetto naturalmente offensivo, come un tirapugni, depone per la non tenuità dell'offesa.
- Le censure di legittimità che si limitano a riproporre questioni di merito già esaminate o che non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; è sufficiente un richiamo agli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione analitica quando la pena irrogata è al di sotto della media edittale, potendo il relativo giudizio desumersi dalla motivazione complessiva.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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