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Sentenza

Sentenza n. 5338/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 984/2024 dell’11 maggio 2024 del Tribunale di Torre Annunziata.

Giustizia amministrativa202507155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 984/2024 dell’11 maggio 2024 del Tribunale di Torre Annunziata, che aveva condannato il Ministero al pagamento alla docente di 2.500 euro mediante buono elettronico della carta del docente e al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente e avvocato)

Prevale il privato

La controversia

La docente e il difensore antistatario hanno proposto ricorso per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, assumendone il passaggio in giudicato e denunciando l’inottemperanza del Ministero. Hanno chiesto un ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’Amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso perché il Ministero, pur costituito, non ha fornito elementi ostativi all’esecuzione. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima Amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, a cura del difensore, della scadenza del termine assegnato al Ministero. È stata accolta anche la domanda di astreinte: il Ministero deve corrispondere, dalla comunicazione della sentenza fino all’effettivo adempimento, una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 1.500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Tale norma prevede che il giudice, "fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato". La stessa disposizione chiarisce che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, "la penalità di mora [...] decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali".

    Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte il giudice può fissare una penalità di mora decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento; la misura pari agli interessi legali non è manifestamente iniqua.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - MIM (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6), con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione

    La disposizione è richiamata per individuare l’ufficio cui appartiene il commissario ad acta nominato in caso di mancato adempimento dell’ordine impartito al Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della stessa Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione non esegue il giudicato e non allega elementi ostativi, il giudice può ordinarne l’esecuzione entro un termine e, per l’eventuale ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta incaricato degli atti necessari all’adempimento.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, su richiesta di parte può essere disposta una penalità di mora pari agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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