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Sentenza

Sentenza del 29/01/2016 n. 1706 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento e l'irrogazione di sanzioni per il tardivo versamento della tassa di concessione governativa prevista dall'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972. La società sosteneva che la normativa non stabilisse un termine per il pagamento della tassa da parte dell'utente e che l'amministrazione fosse decaduta dal potere impositivo. L'amministrazione ha invece sostenuto che la nota 1 all'art. 21 imponesse il pagamento della tassa congiuntamente alla bolletta telefonica, collegando quindi il termine di pagamento della tassa alla scadenza contrattuale della bolletta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'amministrazione, ritenendo che l'avverbio "congiuntamente" previsto dalla nota 1 all'art. 21 non riguardi soltanto le modalità di versamento, ma anche il termine di pagamento, da determinarsi in relazione alla scadenza della bolletta emessa dal gestore. Poiché era pacifico che le bollette fossero state pagate oltre il termine, la Corte ha ritenuto sussistente la violazione, ha cassato la sentenza d'appello e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della società contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972

    Disciplina la tassa di concessione governativa relativa ai servizi telefonici cellulari e radiomobili.

  • Nota 1 all'art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972

    Il pagamento della tassa deve avvenire congiuntamente al pagamento della bolletta. Il termine non riguarda soltanto le modalità tecniche di versamento, ma coincide con la scadenza contrattuale prevista per il pagamento della singola bolletta.

  • Art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997

    Prevede le sanzioni applicabili in caso di tardivo pagamento dei tributi.

  • Cassazione n. 21777 del 2014

    Precedente conforme secondo cui, nella radiofonia mobile, il termine per il pagamento della tassa di concessione governativa coincide con quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale impone il pagamento di un tributo "congiuntamente" a un altro pagamento, tale espressione può collegare non solo le modalità di versamento, ma anche la scadenza del tributo a quella del pagamento principale.
  • In presenza di un contratto con pagamenti periodici, il termine per un onere tributario collegato alle singole fatture può essere determinato per relationem dalla scadenza delle fatture stesse, anche se la norma non indica una data autonoma.
  • Il pagamento tardivo della bolletta può comportare anche il tardivo versamento del tributo collegato e, ove previsto dalla legge, l'applicazione delle relative sanzioni.
  • Un orientamento consolidato della Corte di cassazione può condurre alla cassazione di una decisione di merito che abbia interpretato diversamente la norma, soprattutto quando i fatti rilevanti, come il pagamento oltre scadenza, non siano contestati.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il principio interpretativo decisivo si è formato successivamente alla proposizione del ricorso.

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