Sentenza n. 1342/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a) del provvedimento di assegnazione ore di sostegno recante protocollo n. -OMISSIS- del 07/10/2025, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunno -OMISSIS- di n. 18 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026; b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (31 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale; - in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (31 ore settimanali);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno scolastico per l'anno 2025/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'assegnazione di sole 18 ore settimanali di sostegno a fronte delle 31 ore di frequenza scolastica del minore, chiedendo l'accertamento del diritto a una copertura integrale o comunque adeguata alle sue esigenze. Il minore è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, invalido con necessità di assistenza continua e destinatario, secondo la diagnosi funzionale dell'ASL, di sostegno scolastico specializzato con rapporto in deroga per gravità. La verifica finale del PEI 2024/2025 aveva indicato la necessità di 30 ore settimanali di sostegno per l'anno successivo. Sono stati dedotti il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché l'eccesso di potere, per avere l'amministrazione determinato le ore sulla base delle risorse assegnate all'istituto e di un criterio astratto collegato alla tipologia di scuola, senza considerare il fabbisogno individuale, la documentazione sanitaria, il PEI precedente e l'assenza di miglioramenti nella condizione del minore. La ricorrente ha inoltre evidenziato la mancata ottemperanza al precedente decreto cautelare monocratico che aveva disposto il riesame dell'assegnazione.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'amministrazione non avesse considerato l'effettivo fabbisogno del minore e non avesse esternato un adeguato percorso istruttorio e motivazionale specificamente riferito alla sua condizione. La motivazione dell'atto è stata giudicata inesistente o comunque stereotipata, perché fondata su esigenze organizzative e di contenimento della spesa e non sulle esigenze individuali dell'alunno. Il giudice ha rilevato che, anche se il PEI dell'anno in corso non era stato ancora elaborato, l'amministrazione avrebbe dovuto utilizzare gli elementi istruttori già disponibili, tra cui la verifica finale del PEI precedente, le certificazioni mediche, la diagnosi funzionale e l'assenza di miglioramenti. Ha quindi annullato il provvedimento impugnato e imposto all'amministrazione, in sede di riesercizio del potere e entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, di rivalutare il fabbisogno effettivo e assegnare ore adeguate alla condizione del minore, comunque in misura non inferiore a 30 ore settimanali, con sostegno in deroga per gravità. Le amministrazioni scolastiche sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
Il riconoscimento della situazione di handicap grave rileva nella determinazione del fabbisogno individuale di sostegno scolastico.
art. 18 l. 18/1980
La valutazione dell'invalidità con necessità di assistenza continua costituisce elemento istruttorio rilevante per apprezzare le esigenze assistenziali e scolastiche del minore.
art. 56 c.p.a.
È stato applicato nel precedente decreto cautelare monocratico che aveva ordinato il riesame dell'assegnazione delle ore di sostegno.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio nel merito in camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 29 c.p.a.
È richiamato quale base dell'azione di annullamento del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno.
art. 2 Costituzione
La scuola è considerata anche luogo essenziale per lo sviluppo della personalità del minore, oltre che per l'esercizio del diritto allo studio e all'inclusione.
art. 93 c.p.c.
È richiamato per l'attribuzione delle spese al procuratore antistatario.
Massime di principio
- Nella determinazione delle ore di sostegno per uno studente con disabilità grave, l'amministrazione scolastica deve valutare in concreto il fabbisogno individuale risultante dalla diagnosi funzionale, dal PEI e dagli ulteriori elementi sanitari e istruttori, senza poter fondare l'assegnazione esclusivamente sulle risorse disponibili, sulla tipologia di scuola o su esigenze generali di organizzazione e contenimento della spesa.
- L'assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore al tempo-scuola richiede una motivazione specifica e un'istruttoria effettiva, calibrate sulla condizione personale dell'alunno e sulle sue esigenze di integrazione e scolarizzazione; una motivazione stereotipata o meramente standardizzata è viziata per difetto di motivazione e di istruttoria.
- Anche quando il PEI dell'anno scolastico in corso non sia stato ancora elaborato, l'amministrazione deve utilizzare gli elementi istruttori già disponibili, tra cui il PEI dell'anno precedente, la relativa verifica finale, le certificazioni sanitarie, la diagnosi funzionale e gli eventuali elementi che attestino l'evoluzione della condizione del minore.
- In presenza di disabilità grave, il sostegno può dover essere assegnato anche in deroga e sino alla copertura integrale del tempo-scuola, qualora tale misura risulti necessaria per garantire concretamente il diritto all'istruzione e all'inclusione scolastica; esigenze organizzative o di contenimento della spesa non possono prevalere sul fabbisogno individuale accertato.
- L'annullamento dell'atto di assegnazione delle ore di sostegno può accompagnarsi a un effetto conformativo puntuale, con fissazione di un termine per il riesercizio del potere e indicazione dei criteri istruttori e motivazionali ai quali l'amministrazione deve attenersi.
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