Cassazione Penale, Ordinanza n. 36790/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 707 c.p., per il rinvenimento nella sua disponibilità di strumenti idonei all'apertura o forzatura di serrature, senza che fosse stata fornita una spiegazione sulla loro provenienza. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione di legge in relazione all'integrazione del reato contestato e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nella valutazione della prova; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo indeducibile perché sostanzialmente reiterativo delle doglianze già svolte in appello e non specifico, osservando comunque che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e che, secondo la giurisprudenza richiamata, il rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di strumenti atti a forzare serrature, in assenza di spiegazioni sulla loro provenienza, è elemento sufficiente a fondare la responsabilità. Ha ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 707 c.p.
La disponibilità ingiustificata di strumenti idonei all'apertura o forzatura di serrature è ritenuta elemento sufficiente a integrare la responsabilità per il reato contestato, secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, potendo così ritenersi superati gli altri elementi favorevoli.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione dei motivi già dedotti in appello, se prive di specifica critica argomentata alla sentenza impugnata.
- La motivazione della sentenza di merito è immune da vizio quando espone in modo coerente le ragioni della decisione e consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.
- Nel reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso, il rinvenimento di tali oggetti nella disponibilità dell'imputato, in assenza di una spiegazione plausibile sulla loro provenienza, può essere sufficiente a fondare l'affermazione di responsabilità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
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