Sentenza del 01/12/2015 n. 6369 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF, IRAP e IVA - Dichiarazione dei redditi - Omessa presentazione - Accertamento induttivo - Presunzioni supersemplici - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi. L'Ufficio ha quindi proceduto ad accertamento induttivo ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 600/1973, determinando il reddito complessivo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o acquisiti, anche mediante presunzioni cosiddette supersemplici. La contestazione riguardava la legittimità di tale modalità di ricostruzione del reddito e dell'utilizzo di presunzioni prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimo l'accertamento induttivo. In caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può ricostruire il reddito complessivo anche utilizzando presunzioni supersemplici e altri dati comunque acquisiti. Spetta poi al contribuente fornire elementi contrari e dimostrare che il reddito non è stato prodotto oppure è stato prodotto in misura inferiore a quella accertata. Il ricorso del contribuente è pertanto risultato infondato o comunque non accolto.
Norme richiamate
Art. 41 del d.P.R. n. 600/1973
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di procedere ad accertamento induttivo in assenza della dichiarazione, utilizzando anche presunzioni supersemplici, senza essere vincolata ai requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
Art. 38 del d.P.R. n. 600/1973
La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina dell'accertamento delle imposte sui redditi e della determinazione del reddito imponibile sulla base degli elementi disponibili.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione amplia i poteri dell'Amministrazione finanziaria, che può determinare induttivamente il reddito sulla base di qualsiasi dato o informazione acquisita.
- In tale situazione possono essere utilizzate anche presunzioni supersemplici, purché l'accertamento sia fondato su elementi concretamente individuati e idonei a sostenere la ricostruzione del reddito.
- L'onere probatorio si sposta in larga misura sul contribuente, il quale deve fornire elementi specifici per dimostrare l'inesistenza, l'inferiore entità o la non imponibilità dei redditi contestati.
- La mancata dichiarazione non comporta automaticamente l'accertamento corretto di qualsiasi importo, ma rende più difficile contestare la ricostruzione dell'Ufficio in assenza di documentazione e prova contraria.
- Per difendersi efficacemente occorre produrre documenti contabili, bancari e contrattuali, nonché spiegazioni puntuali per ciascun elemento utilizzato dall'Amministrazione.
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