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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17477/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma della condanna per omicidio (capo a)) fondata prevalentemente sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (soprattutto Vescio Matteo e Pulice Gennaro) e contestava la valutazione della loro attendibilità, la mancanza di adeguati riscontri estrinseci e individualizzanti, le contraddizioni e la progressione dichiarativa, nonché la qualificazione dell'aggravante del metodo mafioso e della premeditazione e la quantificazione della pena (omesso riconoscimento delle attenuanti generiche). Si deduceva altresì che non erano state adeguatamente valutate piste alternative e che non risultavano provati i nessi volti a integrare l'aggravante mafiosa e la premeditazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati il primo e, per quanto di ragione, il secondo motivo di ricorso, rilevando gravi carenze nella motivazione della Corte d'appello circa la verifica dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori (in particolare Vescio e Pulice) e circa i riscontri indicati. Sulla base di ciò la Corte ha accolto il ricorso in via principale (assorbendo gli altri motivi) e ha censurato il giudizio di merito, disponendo la rinnovazione del giudizio di attendibilità e dei riscontri alla luce dei principi giuridici richiamati; la decisione impugnata è stata annullata nei punti indicati e la vicenda rinviata al giudice di merito per nuovo esame conforme ai criteri esposti (verifica più rigorosa della fonte diretta Berlingieri, dell'autenticità delle confidenze riferite da Pulice, e dell'esistenza di riscontri estrinseci individualizzanti).

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    La norma è stata richiamata in relazione alla contestazione dell'aggravante mafiosa: la Corte ha osservato che per riconoscere l'aggravante occorre dimostrare il metodo mafioso e l'agevolazione dell'attività della consorteria, non potendosi fondare la qualificazione esclusivamente sulla contingenza ambientale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma centrale per la valutazione delle dichiarazioni accusatorie: la sentenza richiama la necessità di verificare credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca delle propalazioni e di acquisire riscontri estrinseci, preferibilmente individualizzanti, evitando circolarità; afferma che una chiamata de relato, se adeguatamente vagliata e riscontrata, può assumere valore di prova dichiarativa piena.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio del libero convincimento del giudice e per la pari valutazione delle dichiarazioni, indicando che il giudice del merito ha il potere-dovere di scegliere tra versioni contrastanti ma con speciale cautela quando si fonda su chiamate de relato.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Norme richiamate in relazione alla doglianza sulla determinazione della pena: la difesa lamentava insufficiente motivazione sull'esclusione delle attenuanti generiche e sulla misura della sanzione; la Corte ha ritenuto che la motivazione sulla pena debba essere adeguata e fondata su una valutazione che tenga conto delle circostanze determinate dal nuovo esame probatorio.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia (chiamate in correità o in reità) richiedono una valutazione duplice: credibilità soggettiva del dichiarante e attendibilità oggettiva del racconto; entrambe possono essere valutate unitariamente ma devono essere adeguatamente motivate.
  • Le chiamate de relato non sono autosufficienti: è necessario cercare riscontri estrinseci e 'individualizzanti' che colleghino il fatto all'imputato; tali riscontri devono essere indipendenti dalle dichiarazioni medesime per evitare circolarità.
  • Una convergenza di plurime dichiarazioni accusatorie può assumere valore probatorio pieno solo se le dichiarazioni sono indipendenti (autonomia genetica), convergenti sul nucleo essenziale e accompagnate da riscontri esterni idonei a collegare il fatto all'imputato.
  • In caso di contrasto tra fonte diretta e chiamante de relato, il giudice deve motivare con particolare rigore la scelta di privilegiare una versione rispetto all'altra, compiendo indagini e verifiche sulla reale possibilità d'accesso alle informazioni da parte della fonte diretta.
  • Le aggravanti quali la premeditazione e il metodo mafioso richiedono prova del nesso teleologico e di finalità (es. agevolazione dell'attività mafiosa) e non possono essere dedotte soltanto dalla contiguità ambientale o da mere congetture.
  • La quantificazione della pena e il riconoscimento di attenuanti devono essere motivati coerentemente con la valutazione complessiva degli elementi di prova; carenze probatorie rilevanti sul fatto principale possono comportare la rinnovazione del giudizio anche sulla pena.

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