Cassazione Penale, Ordinanza n. 40509/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un sinistro stradale commesso a Roma il 25 aprile 2018, per il quale l'imputato era stato condannato in primo grado per il delitto di lesioni stradali. La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma, aveva sostituito la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente con la sospensione della patente per due anni. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della durata della sospensione della patente, sostenendo che la motivazione sulla misura accessoria fosse carente o illegittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la graduazione delle sanzioni amministrative accessorie rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, per la sospensione della patente prevista dall'art. 222 C.d.S., l'obbligo motivazionale è assolto quando il giudice dia conto dei criteri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva indicato, sia pure sinteticamente, la gravità della violazione, evidenziando la velocità significativamente eccessiva anche rispetto alle condizioni concrete di scarsa visibilità. Poiché la sospensione di due anni era compresa nella forbice edittale e inferiore alla media, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e a euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p.
individua il delitto oggetto della condanna di merito, ossia le lesioni personali stradali, quale reato presupposto della decisione impugnata nel segmento relativo alla sanzione accessoria.
art. 222 C.d.S.
prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida entro una forbice edittale; la sua durata è rimessa alla valutazione del giudice entro i limiti legali.
art. 218, comma 2, C.d.S.
entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare
stabilisce i criteri che il giudice deve considerare nel determinare la durata della sospensione della patente; il richiamo anche sintetico a tali criteri è sufficiente a motivare la decisione.
art. 616 c.p.p.
è la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La determinazione della durata delle sanzioni amministrative accessorie rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e ancorata ai criteri legali.
- In materia di sospensione della patente di guida, l'obbligo motivazionale è soddisfatto quando il giudice richiami, anche in modo conciso, gli elementi indicati dall'art. 218, comma 2, C.d.S., ossia gravità della violazione, entità del danno e pericolo connesso all'ulteriore circolazione.
- Una durata della sospensione collocata all'interno della forbice edittale e non superiore alla media non richiede una motivazione particolarmente estesa, purché sia comprensibile il criterio seguito per la quantificazione.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la graduazione della sanzione accessoria senza evidenziare un effettivo vizio di legge o una motivazione mancante/manifestamente illogica può essere dichiarato inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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