Cassazione Civile, Sentenza n. 1324/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia trae origine dalle informazioni della cosiddetta "lista Pessina": l'Agenzia ha recuperato a tassazione redditi e disponibilità finanziarie all'estero non dichiarate (anni 2002, 2003, 2004 e 2006) e ha irrogato sanzioni per omissione del quadro RW. Il contribuente ha contestato la riconducibilità delle disponibilità a lui attribuite, il valore probatorio dei documenti estratti dal computer di Pessina (fotocopie), la mancata sottoscrizione e la presunta inesistenza di utili extra bilancio; l'Amministrazione ha invece fondato l'accertamento su quelle informazioni e sulla presunzione di fruttuosità delle disponibilità estere (art. 6 d.l. 167/1990 e art. 12 d.l. 78/2009). In sede di legittimità sono stati anche discussi profili processuali relativi alla riunione dei procedimenti, alla sospensione dei giudizi pregiudicanti e all'ammissibilità delle censure di cassazione.
La decisione
Il giudice di legittimità ha riunito i procedimenti. Ha rigettato il ricorso principale del contribuente iscritto al R.G. 10780/15 (cassazione del tentativo di annullare la sentenza della CTR su quei capi) e ha condannato il ricorrente alle spese di lite (euro 13.000,00). Ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate R.G. 28255/15 (sul punto centrale della fruttuosità/ presunzione per l'anno 2006) e ha dichiarato inammissibile il corrispondente ricorso incidentale del contribuente. Ha rigettato il ricorso principale del contribuente R.G. 222/16 ma, in pari tempo, ha accolto nei termini il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate relativamente a vizi procedurali e di sospensione per l'annualità 2006, con conseguente cassazione delle sentenze della CTR del Veneto nn. 765/15/15 e 852/15/15 per i motivi accolti e rinvio alla CTR - Veneto, sezione distaccata di Verona, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese di merito. In sostanza l'Agenzia ottiene, in gran parte, il risultato utile per l'annualità 2006 e sulle questioni procedurali connesse; il contribuente vede invece respinte la maggior parte delle sue censure di legittimità.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, d.l. n. 78 del 2009 (conv. con mod. in L. n. 102/2009)
La Corte conferma che la presunzione legale relativa agli investimenti/attività finanziarie detenute in Stati a fiscalità privilegiata non ha efficacia retroattiva e che, comunque, la prova dell'esistenza di redditi occultati può essere fornita anche mediante una presunzione semplice purché grave e precisa; i commi 2-bis e 2-ter (raddoppio termini) hanno natura procedimentale e si applicano anche ai periodi anteriori alla loro entrata in vigore.
art. 6, d.l. 28/06/1990 n. 167 (conv. con mod. in L. 04/08/1990 n. 227)
gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta
La Corte chiarisce che la presunzione di fruttuosità opera fino a che il contribuente non dimostri il contrario; la CTR aveva erroneamente posto sull'Ufficio l'onere di provare il mantenimento della fruttuosità nel 2006, ragion per cui su quel punto la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia.
art. 2719 cod. civ.
La contestazione della conformità tra copia fotostatica e originale non impedisce al giudice di accertare la conformità anche mediante altri mezzi di prova, comprese presunzioni; quindi le copie estratte dal computer di Pessina possono conservare valore indiziario se integrate da altri elementi.
art. 214 e 215 cod. proc. civ.
Il disconoscimento della sottoscrizione o dell'autenticità dei documenti deve essere specifico e determinato: una generica affermazione di non aver mai sottoscritto non è idonea a costituire disconoscimento formale; pertanto le censure del ricorrente su questo punto sono state ritenute inammissibili o infondate.
art. 295 e art. 337 cod. proc. civ.
Le norme sulla sospensione/riunione dei procedimenti per connessione si applicano anche in materia tributaria: quando vi è rapporto di pregiudizialità tra giudizi sugli accertamenti e giudizi sulle sanzioni, il giudice deve adottare gli strumenti previsti (sospensione facoltativa o obbligatoria o riunione) per garantire coerenza e economia processuale.
art. 360 cod. proc. civ. (motivazioni per ricorso di cassazione)
La Corte ha escluso numerose censure del ricorrente per inammissibilità alla luce dei limiti dell'art. 360 (es.: n.1 valutazioni di fatto riservate al giudice di merito; n.3 e n.5 carenza di specificità sulle vicende di fatto; n.4 mancanza di motivazione materiale), ribadendo i requisiti di specificità e localizzazione delle doglianze in cassazione.
art. 112, 274, 366 cod. proc. civ. e art. 36 d.lgs. 546/1992
Riferimenti procedurali richiamati dalla Corte: principio di unità del processo, obbligo di chiarezza nella redazione del ricorso in cassazione e possibilità di riunione di procedimenti anche in sede di legittimità per ragioni di economia e ragionevole durata del processo.
art. 2697, 2727, 2729 cod. civ.
Norme sulla prova e sugli strumenti di prova: la Corte ha richiamato che l'onere della prova spetta alle parti secondo le regole generali, ma ha altresì confermato che la prova presuntiva può essere unica se grave e precisa; molte censure fondate su valutazioni di merito relative alla prova sono state ritenute inammissibili in cassazione.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e art. 57 d.P.R. n. 633/1972
Rimarcata la natura procedimentale dei termini di decadenza e il diverso trattamento (raddoppio) previsto in presenza di seri indizi di reato: norme sui termini di accertamento e sul loro raddoppio sono applicate automaticamente al verificarsi delle condizioni previste dalla legge.
Massime di principio
- Le informazioni acquisite da liste come la "lista Pessina" possono costituire base per accertamenti tributari: le copie estratte (anche se non sottoscritte) possono avere valore indiziario se integrate da altri elementi e presunzioni.
- Il disconoscimento formale di documenti deve essere specifico e determinato; una generica negazione della sottoscrizione non basta a precluderne utilizzabilità probatoria.
- La presunzione di fruttuosità delle disponibilità estere (art. 6 d.l. 167/1990) opera salvo prova contraria: l'onere di dimostrare l'assenza di fruttuosità ricade sul contribuente.
- Una singola presunzione semplice può essere sufficiente a fondare l'accertamento se è grave e precisa; non è necessario che gli elementi indiziari siano molteplici purché l'indizio sia probante.
- Le questioni processuali relative alla connessione tra giudizi (accertamento vs sanzioni) vanno gestite mediante riunione o sospensione per assicurare coerenza: decisioni sull'accertamento pregiudicano quelle sulle sanzioni.
- Molte censure di merito in cassazione vengono dichiarate inammissibili se non rispettano i requisiti di specificità di cui all'art. 366 cod. proc. civ. o se mirano a rimettere valutazioni di fatto riservate al giudice di merito.
- Il giudice tributario non è vincolato dalla sentenza penale: essa va valutata autonomamente e non può essere recepita acriticamente nel giudizio tributario.
- Le disposizioni processuali che raddoppiano termini (commi 2-bis e 2-ter art. 12 d.l. 78/2009) hanno natura procedimentale e si applicano anche ai periodi anteriori alla loro entrata in vigore quando ricorra la fattispecie normativa.
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