Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12985/2026 - Roma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300319

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale di riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti in Romania, per specifiche classi di concorso, posto comune e sostegno, nonché l'avviso ministeriale presupposto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva concluso negativamente il procedimento relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania e l'avviso ministeriale del 2 aprile 2019. Ha dedotto, tra l'altro, difetto di motivazione e omesso esame di documenti decisivi, violazione della direttiva 2005/36/CE, della direttiva 2013/55/UE, del d.lgs. 206/2007 e dell'art. 49 TFUE, mancata attivazione di misure compensative, violazione della libertà di stabilimento e di circolazione dei lavoratori, discriminazione, disparità di trattamento, errore di fatto quanto ai titoli relativi all'insegnamento di sostegno, violazione del legittimo affidamento ed eccesso di potere, oltre alla domanda risarcitoria. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che il Ministero non avesse valutato in concreto i certificati rumeni di abilitazione, denominati adeverinta, attestanti il diritto di insegnare nella scuola preuniversitaria rumena, né avesse effettuato il necessario raffronto tra il percorso formativo e le qualifiche possedute, da un lato, e i requisiti richiesti dall'ordinamento italiano, dall'altro.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego perché fondato su una valutazione astratta e non adeguatamente istruita della formazione conseguita in Romania, senza esame dell'insieme dei diplomi, certificati e titoli prodotti, comprese le attestazioni delle autorità rumene relative all'abilitazione all'insegnamento. Il Ministero avrebbe dovuto verificare in concreto il livello, la durata e la qualità della formazione, confrontandoli con la qualificazione professionale richiesta in Italia, e accertare se le competenze possedute soddisfacessero, anche solo parzialmente, i requisiti nazionali. Tale verifica avrebbe dovuto riguardare anche i titoli per l'insegnamento di sostegno, senza limitarsi a rilevare le differenze organizzative tra i sistemi italiano e rumeno. Ove necessario, l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare l'imposizione di misure compensative. Per l'effetto, è stato annullato il provvedimento impugnato, anche ai fini del riesame dell'istanza relativa sia alle classi di concorso sulla materia sia alle classi di concorso sul sostegno. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego deve esplicitare le ragioni della decisione e confrontarsi con la documentazione decisiva prodotta dall'interessato.

  • direttiva 2005/36/CE

    Il riconoscimento delle qualifiche professionali richiede una verifica concreta del percorso formativo e delle competenze acquisite, anche mediante raffronto con i requisiti professionali dello Stato ospitante; la mancanza di alcuni documenti non è automaticamente ostativa.

  • direttiva 2013/55/UE

    La disciplina modificata del riconoscimento delle qualifiche professionali impone all'autorità nazionale di valutare la qualificazione effettivamente posseduta e la sua idoneità all'accesso alla professione regolamentata.

  • art. 13 direttiva 2005/36/CE

    I requisiti documentali previsti dalla disposizione non possono essere applicati in modo automatico e formalistico, dovendo l'Amministrazione verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Qualora emergano differenze tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante, l'Amministrazione deve valutare l'eventuale necessità di misure compensative proporzionate.

  • art. 19 d.lgs. 206/2007

    Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali deve essere effettuata una valutazione comparativa della formazione e delle competenze dell'interessato rispetto ai requisiti nazionali.

  • art. 22 d.lgs. 206/2007

    La mancata attivazione delle misure compensative può rendere illegittimo il diniego quando le differenze formative non siano state adeguatamente valutate.

  • art. 49 TFUE

    La libertà di stabilimento impone di evitare che il riconoscimento delle qualifiche professionali sia negato senza una valutazione effettiva delle competenze acquisite in altro Stato membro.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    Le autorità dello Stato ospitante devono comparare diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza professionale con la qualificazione richiesta dalla normativa nazionale per l'esercizio della professione.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Il giudice può motivare la decisione richiamando precedenti giurisprudenziali conformi, purché le ragioni della decisione risultino comprensibili.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'Amministrazione non può fondare il diniego sulla mera assenza di specifici documenti o su informazioni generali circa il sistema formativo straniero, ma deve esaminare concretamente l'insieme dei diplomi, certificati, attestazioni ed esperienze professionali dell'interessato.
  • L'autorità dello Stato ospitante deve effettuare un raffronto tra le competenze attestate dalla formazione e dall'esperienza maturate nello Stato d'origine e le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale per l'accesso alla professione regolamentata.
  • Quando la qualifica estera non corrisponda integralmente ai requisiti nazionali, l'Amministrazione deve verificare se le competenze soddisfino almeno parzialmente tali requisiti e valutare, ove necessario, l'imposizione di misure compensative proporzionate, anziché respingere automaticamente l'istanza.
  • Il diniego di riconoscimento deve esaminare e valutare i documenti decisivi prodotti dall'interessato, comprese le attestazioni rilasciate dalle autorità dello Stato d'origine; la loro omissione determina difetto di istruttoria e di motivazione.
  • In materia di riconoscimento di titoli esteri per l'insegnamento di sostegno, non è sufficiente richiamare astrattamente le diverse modalità di organizzazione del servizio nei vari Stati: occorre verificare concretamente il livello, la durata e la qualità della formazione e la sua idoneità, anche parziale, rispetto ai requisiti italiani.

Come è indicizzato

MaterieScuolaRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionaliProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrimato del diritto UE e disapplicazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.