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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26598/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. e, in subordine, la restituzione del termine per impugnare ai sensi dell'art. 175 c.p.p. Si contestava che la sentenza di condanna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (9/7/2020) fosse stata pronunciata in violazione delle norme sull'assenza (art. 420-bis e connesse) a causa di notifiche inesatte o inesistenti: dichiarazione di domicilio resa nelle indagini preliminari senza notifica dell'atto introduttivo in quel luogo, notifiche non andate a buon fine al domicilio, notifica presso difensore d'ufficio che non dimostrava un rapporto professionale che avesse effettivamente informato l'imputato, e un errore nei verbali: la presunta notificazione a mani proprie dell'imputato il 1/3/2018 risultava invece riferita alla persona offesa (Antonio Rega). Si deduceva quindi che l'imputato non aveva avuto conoscenza del processo senza sua colpa e non aveva potuto proporre impugnazione nei termini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla rescissione del giudicato. Ha accertato un errore nella motivazione della Corte d'appello (la notifica a mani proprie all'imputato risultava inesistente e invece riguardava la persona offesa) e ha ricordato il principio secondo cui la conoscenza effettiva del procedimento deve riferirsi all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium: la mera dichiarazione di domicilio nelle indagini preliminari, se non seguita da notifica dell'atto introduttivo in quel luogo, non prova la conoscenza. Inoltre la notifica al difensore d'ufficio non è automaticamente idonea a dimostrare che l'imputato sia stato effettivamente informato, salvo prova del rapporto professionale che lo giustifichi. Per tali ragioni la Cassazione ha annunciato l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio alla Corte di Appello di Napoli perché riesamini, alla luce dei principi enunciati e degli atti corretti, se sussistano le condizioni per riconoscere la rescissione del giudicato a favore di Gazzerro. Sul punto della restituzione del termine ex art. 175 la Corte territoriale aveva ritenuto tardiva l'istanza, ma la decisione della Cassazione si incentra sul vizio riguardante la rescissione e dispone il rinvio per nuova valutazione.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la rescissione del giudicato per casi di nullità insanabile che hanno determinato l'incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato; la Corte la applica come rimedio idoneo quando la sentenza è divenuta irrevocabile ma è affetta da nullità tali da aver impedito la conoscenza del giudizio.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Regola la restituzione del termine per impugnare in presenza di cause di impossibilità; la Corte territoriale aveva ritenuto tardiva l'istanza, richiamando il termine di dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Disciplina le conseguenze della dichiarazione di assenza; la decisione richiama che la dichiarazione di assenza deve essere fondata sui presupposti di legge e che la sua mancata osservanza può legittimare la rescissione del giudicato.

  • art. 161 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 4)

    Regola la dichiarazione di domicilio e la notificazione presso il difensore; la Corte sottolinea che la mera dichiarazione di domicilio in fase investigativa non equivale a conoscenza dell'accusa salvo che sia seguita dalla notifica dell'atto introduttivo in quel luogo, e che la notifica al difensore d'ufficio non prova automaticamente l'effettiva comunicazione all'imputato senza elementi che attestino il rapporto professionale.

  • art. 552 cod. proc. pen. (comma 3 e richiamo 60 giorni)

    Il riferimento riguarda i termini per la comparizione dopo la notifica della vocatio in iudicium; la Corte territoriale aveva rilevato il mancato rispetto di termini, ma la Cassazione ha richiamato i principi sulla necessaria prova della effettiva notifica.

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Prevede la sospensione del processo in caso di irreperibilità del destinatario quando la notifica è impossibile; invocata nel quadro delle eccezioni sulla corretta gestione delle notifiche.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso per evidenziare gli obblighi del giudice nel valutare l'irreperibilità e le relative misure processuali (es. sospensione, nuove notifiche).

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità e loro conseguenze; la difesa aveva invocato la nullità della declaratoria di assenza ex art. 179 come elemento che legittima la rescissione.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Prevede l'avviso di conclusione delle indagini e le notifiche correlate; nel processo è stata considerata la notifica dell'avviso al difensore d'ufficio come parte della catena delle notificazioni.

  • art. 97 cod. proc. pen. (comma 4)

    Consente la nomina del difensore d'ufficio; la decisione richiama che la nomina non basta a provare che il difensore abbia effettivamente informato l'imputato dell'esistenza del procedimento.

  • art. 89 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Citato dalla Corte territoriale per stabilire l'applicabilità della disciplina previgente alle novità normative; la Cassazione ricorda di attenersi ai principi consolidati nonostante tali rimandi.

Massime di principio

  • La conoscenza effettiva del procedimento rilevante ai fini della rescissione deve riferirsi all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium"; avvisi preliminari o dichiarazioni di domicilio non sostituiscono tale requisito se l'atto introduttivo non è stato notificato in quel luogo.
  • La mera elezione o dichiarazione di domicilio nelle indagini preliminari non prova di per sé che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo: è necessaria la notifica dell'atto introduttivo nel luogo indicato o altri elementi idonei a dimostrare la conoscenza.
  • La notificazione al difensore d'ufficio non è automaticamente prova che l'imputato sia stato informato; il giudice deve verificare l'esistenza di un rapporto professionale concreto che giustifichi la certezza della comunicazione o dimostrare che l'imputato si sia volontariamente sottratto.
  • Errori documentali o percezioni errate sui destinatari delle notifiche (es. confondere la consegna alla persona offesa con quella all'imputato) incidono sulla correttezza della motivazione e possono determinare l'annullamento con rinvio per nuova valutazione.
  • Le nullità assolute che hanno impedito l'effettiva partecipazione dell'imputato non sono rimediabili tramite incidenti di esecuzione dopo il passaggio in giudicato, ma possono essere valutate tramite la rescissione del giudicato ex art. 629-bis quando ricorra l'incolpevole mancata conoscenza del processo.
  • Prassi operativa consigliata: verificare sempre i documenti di notifica (allegati, certificati di PEC, attestazioni di tentata consegna), accertare il destinatario effettivo, richiedere chiarimenti al difensore d'ufficio sui contatti con l'imputato e, in caso di dubbio sulla efficacia delle notifiche, considerare la proposizione dell'azione di rescissione del giudicato.

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