Ordinanza n. 520/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 86/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna n. 86/2025, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La persona fisica ha proposto appello contro la sentenza del TAR Sardegna e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. I motivi di appello riguardano questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione europea già oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea da parte del Consiglio di Stato, dapprima con il parere n. 887 del 2024 e successivamente, per la specifica questione rilevante nel presente giudizio, con il parere della Prima Sezione del 12 giugno 2025 n. 563. Il testo dà inoltre atto che era stata prospettata una questione relativa alla tempestività del deposito del ricorso, il cui esame è stato tenuto distinto nella fase cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile, anche perché la decisione sul merito era in trattazione nella stessa giornata in pubblica udienza. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la causa necessitasse di un approfondimento, senza definire in questa sede né la questione di compatibilità con il diritto dell'Unione europea né quella relativa alla tempestività del deposito del ricorso. Le spese del grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.
art. 267 TFUE
Richiamato in relazione ai rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle questioni di compatibilità comunitaria rilevanti per i motivi di appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La sospensione cautelare in appello presuppone la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e di un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile; l'assenza del periculum è sufficiente a respingere l'istanza.
- La prossimità della decisione di merito, soprattutto quando la causa è già fissata per la trattazione nella stessa giornata, può escludere in concreto la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a fondare la tutela cautelare.
- Quando le questioni devolute in appello sono già oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il giudice cautelare può ritenere necessario un approfondimento del fumus senza anticipare la decisione sul merito.
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