Cassazione Civile, Ordinanza n. 04184/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della sua accettazione da parte del controricorrente, rilevando che ciò comporta l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso la condanna alle spese in presenza dell'adesione della controparte, ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Il giudizio è stato quindi dichiarato estinto.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il giudizio di cassazione aveva ad oggetto il ricorso proposto avverso un decreto del Tribunale di Como, ma dal testo della pronuncia non emerge la fattispecie sostanziale sottostante né il contenuto delle censure. In sede di legittimità, tuttavia, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso; il fallimento controricorrente ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione; in tale ipotesi non viene pronunciata la condanna alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dal controricorrente, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la controparte aderisce alla rinuncia, la Corte non pronuncia la condanna alle spese.
- In presenza di rinuncia accettata, la Corte non entra nel merito delle censure proposte.
Come è indicizzato
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