Cassazione Penale, Sentenza n. 8058/2024 del 23/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della decisione di merito per violazione dell'art. 81 c.p. (continuazione esterna): si contestava la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione che negava la continuazione esterna tra i fatti del presente procedimento e quelli già giudicati con sentenza n. 8884/2018, nonostante elementi che indicavano sovrapponibilità soggettiva, identità del disegno criminoso e la precedente declaratoria di improcedibilità per l'addebito associativo riconducente i fatti allo stesso gruppo criminale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha ritenuto fondata la censura sulla contraddittorietà della motivazione relativa alla continuazione esterna e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della continuazione esterna. Ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità (la condanna per i reati resta nei suoi effetti, salvo la questione della continuazione esterna oggetto di rinvio).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Norma procedurale che consente la trattazione con contraddittorio cartolare; applicata per lo svolgimento del procedimento di esame del ricorso senza udienza pubblica.
art. 81 c.p. (comma finale)
Disciplina la continuazione fra più reati quando sono manifestazioni di un unico disegno criminoso; la Corte ha ritenuto che il giudice territoriale abbia dato motivazione contraddittoria sul punto e non abbia adeguatamente confrontato le evidenze in merito all'identità del disegno criminoso.
art. 640, comma 2, n. 1 c.p.
Definisce la fattispecie di truffa aggravata; i fatti contestati sono stati qualificati come tali e l'affermazione di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile dalla Cassazione, salvo il profilo della continuazione esterna oggetto di rinvio.
Massime di principio
- La continuazione esterna richiede valutazione coerente e motivata dell'identità del disegno criminoso: tempo, modus operandi e sovrapponibilità soggettiva sono elementi chiave.
- Se un giudice di primo grado riconosce la medesima associazione o collegamento tra condotte, la decisione del giudice di merito che nega la continuazione deve confrontarsi esplicitamente con quelle stesse evidenze; altrimenti la motivazione può essere ritenuta contraddittoria e suscettibile di annullamento.
- La Corte di Cassazione può limitare l'annullamento al solo profilo della continuazione (senza rimettere in discussione l'accertamento di colpevolezza) e disporre il rinvio per un nuovo esame specifico del punto.
- In casi analoghi il difensore dovrebbe contestare puntualmente le ragioni motivazionali opposte e indicare gli elementi fattuali che dimostrano l'unità del disegno criminoso (identità soggettiva, sovrapposizione temporale, identico modus operandi, convergenza di risultati).
- La parte che chiede il riconoscimento della continuazione deve ottenere che il giudice si pronunci comparando espressamente i fatti e le sentenze pregresse; la mancata comparazione o valutazioni antitetiche possono costituire motivo di annullamento.
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