Cassazione Civile, Sentenza n. 26596/2022 del 09/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva parzialmente accolto l'appello di Actis relativo a due avvisi di accertamento TARSU per gli anni 2008 e 2009. Il ricorrente deduceva: vizi del procedimento precontenzioso e mancata applicazione del cumulo giuridico/sanzioni; decorrenza errata del termine di decadenza (quinquennale) collegata alla donazione; qualificazione dell'immobile come abitazione (residenza effettiva) invece che studio professionale; prova del pagamento della tassa da parte del genitore; irregolarità nella comunicazione/variazione della superficie ai fini tariffari e conseguente errata applicazione della tariffa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da Actis. Ha ritenuto inammissibili molte delle doglianze per difetto di specificazione del fatto decisivo (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.) e, quanto alle questioni di diritto, infondate le censure sul dies a quo della decadenza, sulle conseguenze delle violazioni del procedimento di accertamento con adesione e sulla normativa relativa alla comunicazione di variazione della superficie. Ha confermato la decisione della Commissione tributaria regionale nella parte non modificata e ha dato atto che permangono gli obblighi processuali del ricorrente relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 218 del 1997, art. 6
Norma sul procedimento di accertamento con adesione: la Corte conferma che eventuali irregolarità procedurali non invalidano automaticamente l'atto impositivo perché il contribuente può comunque far valere i relativi vizi in sede giurisdizionale dopo il termine di sospensione.
d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12
Rilevato in merito al trattamento sanzionatorio (cumulo giuridico); la Commissione territoriale aveva annullato le sanzioni per mancata applicazione del cumulo, decisione che resta assorbente rispetto al ricorso per cassazione.
Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
La Corte interpreta il dies a quo del termine quinquennale come collegato all'anno in cui la dichiarazione o il versamento sarebbero dovuti essere effettuati; per gli omessi versamenti relativi al 2008/2009 la notifica del 7 ottobre 2013 è tempestiva.
d.lgs. n. 507 del 1993, art. 70 (richiamato)
Stabilisce che il termine di decorrenza per l'obbligo di denuncia dell'occupazione va distinto se l'occupazione è iniziata prima o dopo il 20 gennaio; la Corte applica questa regola per escludere una decorrenza anticipata del termine di decadenza.
art. 115 cod. proc. civ. (richiamato)
Riferimento alle regole sul contraddittorio e acquisizione di documenti: la Corte ritiene che, anche riconoscendo ritardi nella convocazione, non sia provato un pregiudizio tale da invalidare l'atto impositivo.
d.l. n. 83 del 2012, art. 54 conv. L. n. 134/2012 (riformulazione art.360 n.5)
La riforma limita l'ammissibilità della denuncia di motivazione generica in cassazione: il ricorrente non ha indicato il fatto decisivo materiale, rendendo inammissibili molte censure.
Legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 340 (richiamato)
Norma che integra l'art.70 del d.lgs. 507/1993 riguardo comunicazioni per adeguamento della superficie: la Corte rileva che tale comunicazione opera con immobili già denunciati e quindi non era applicabile nella situazione di omessa denuncia iniziale contestata.
d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater
Norma sul contributo unificato: la Corte dichiara sussistenti i presupposti per un ulteriore versamento da parte del ricorrente a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le irregolarità procedurali nel procedimento di accertamento con adesione non determinano automaticamente la nullità dell'atto impositivo se il contribuente può far valere i vizi in sede giurisdizionale una volta decorso il termine di sospensione.
- Il dies a quo del termine quinquennale di decadenza per l'accertamento comunale si collega all'anno in cui la dichiarazione o il versamento sarebbero dovuti essere effettuati (o all'inizio dell'obbligo di pagamento), non alla data di acquisto dell'immobile.
- Per la TARSU/TARI la distinzione tra occupazione iniziata prima o dopo il 20 gennaio dell'anno è fondamentale per determinare il decorso dei termini di denuncia e la decorrenza degli obblighi tributari.
- La qualificazione dell'uso di un immobile (abitazione vs studio professionale) è questione di fatto che va provata con elementi documentali e può essere valutata negativamente in sede di merito; la Cassazione non riesamina i fatti già valutati con doppia conformità delle sentenze di merito.
- La comunicazione di variazione della superficie ai fini tariffari prevista dalla normativa opera soltanto con riferimento ad immobili già denunciati; non può essere invocata per bloccare un accertamento relativo a occupazione non denunciata.
- In sede di cassazione non sono ammesse deduzioni nuove nella memoria che vadano oltre quanto già prospettato nel ricorso; inoltre la denuncia generica di motivazione è inammissibile se non individua il fatto materiale decisivo.
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