Ordinanza n. 473/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 02038/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva respinto il ricorso contro la decadenza del permesso di costruire n. 42/2023 per mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio
Esito
La controversia
La società ha appellato la sentenza che aveva ritenuto non provato l'effettivo inizio dei lavori entro il 14 aprile 2024 e, quindi, legittima la decadenza del permesso di costruire disposta dal Comune il 16 luglio 2024. In primo grado aveva dedotto la violazione dell'art. 15 d.P.R. 380/2001, del giusto procedimento, dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 95 del RUEC di Salerno, nonché eccesso di potere. La società sosteneva che i lavori fossero iniziati il 13 novembre 2023 e che la comunicazione del 13 maggio 2024 fosse stata tardiva per mero errore materiale; richiamava inoltre l'accettazione e il pagamento della sanzione per la comunicazione tardiva, ritenendoli incompatibili con la successiva decadenza. Deduceva, sulla base di documentazione fotografica, perizia tecnica e relazione asseverata, l'esecuzione entro il termine di attività quali allestimento del cantiere, demolizioni esterne e interne, rimozione degli infissi, livellamenti, sbancamenti, picchettamento e scavi per le fondazioni. L'appello censura la sentenza per non avere adeguatamente valutato la concreta situazione di fatto e la rilevanza dei lavori eseguiti. Il Comune ha resistito, sostenendo la correttezza della decadenza per mancata prova dell'inizio effettivo dei lavori nel termine.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha ancora deciso l'appello né la legittimità della decadenza. Ha ritenuto centrale, rispetto agli aspetti formali della tardiva comunicazione e del pagamento della sanzione, accertare lo stato reale dei luoghi alla data del 14 aprile 2024, termine annuale previsto dall'art. 15 d.P.R. 380/2001. Poiché tale verifica fattuale non risulta adeguatamente compiuta dal Comune e la documentazione prodotta è controversa quanto alla natura e alla data delle opere, il Collegio ha disposto una verificazione tecnica. Il verificatore, individuato nel dirigente dell'ufficio urbanistica della Regione Campania o in un delegato qualificato della stessa amministrazione, dovrà descrivere le opere realizzate tra il rilascio del titolo e il 14 aprile 2024, verificare l'entità di scavi e sbancamenti, acquisire la documentazione comunale sulla data dei lavori e sulla rimozione degli infissi e rilevare ogni ulteriore circostanza utile. Sono stati disciplinati il contraddittorio tecnico, i sopralluoghi, le osservazioni delle parti e i termini per le relazioni preliminare e finale. Ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata; l'udienza di merito sarà fissata dopo il deposito della documentazione.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. 380/2001
decadenza “di diritto” del titolo stesso
Il permesso di costruire decade di diritto se i lavori non iniziano entro un anno dal rilascio; la questione decisiva è stabilire in concreto se vi sia stato un effettivo inizio dei lavori entro tale termine.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dalla società in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento di decadenza.
art. 95 RUEC di Salerno
Richiamato con riguardo alla comunicazione tardiva dell'inizio dei lavori e alla sanzione pecuniaria.
art. 60 c.p.a.
Indicato quale base processuale della sentenza di primo grado resa in forma semplificata.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il Collegio ha avvertito che la mancata collaborazione del Comune con il verificatore potrà costituire argomento di prova e incidere sulla liquidazione delle spese.
Massime di principio
- La decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro il termine legale richiede l'accertamento sostanziale dell'effettivo avvio degli interventi entro la scadenza, non potendo essere definita sulla sola base della tempestività o tardività della comunicazione amministrativa di inizio lavori.
- Quando la controversia sulla decadenza edilizia dipende dalla natura, consistenza e data delle opere eseguite, il giudice può disporre una verificazione tecnica diretta a ricostruire lo stato dei luoghi alla data di scadenza del termine decadenziale.
- La tardiva comunicazione dell'inizio dei lavori e l'eventuale pagamento della relativa sanzione non risolvono, di per sé, la distinta questione sostanziale dell'effettivo inizio dei lavori entro il termine previsto per evitare la decadenza del permesso di costruire.
- Nel giudizio amministrativo, la mancata collaborazione dell'amministrazione con il verificatore può essere valutata come argomento di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. e può rilevare anche ai fini della liquidazione delle spese.
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