Sentenza n. 572/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21.12.2020 di approvazione della graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2000/2006, nonché dell'allegato 3 recante valutazione delle istanze di riesame, ivi inclusi i verbali della commissione giudicatrice.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando la sopravvenuta carenza di interesse manifestata dal Comune ricorrente. Non ha esaminato nel merito le censure rivolte contro la graduatoria, la valutazione della domanda e gli atti della commissione, né la domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: decreto dirigenziale regionale di approvazione della graduatoria definitiva dell'avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, nella parte in cui la domanda comunale era stata ammessa ma dichiarata non agevolabile per carenza di risorse
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Villapiana ha impugnato il decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 14118 del 21 dicembre 2020, la graduatoria definitiva, l'allegato relativo alla valutazione delle istanze di riesame e gli ulteriori atti della commissione giudicatrice. In via subordinata ha chiesto l'annullamento del decreto nella parte in cui la propria domanda di finanziamento, valutata con il punteggio di 32,20, era stata dichiarata ammessa ma non agevolabile per carenza di risorse. Ha inoltre chiesto il risarcimento del danno. Con nota del 10 marzo 2026, tuttavia, il Comune ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
non ha più interesse alla definizione del giudizio
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, quando rende attuale la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito delle censure di annullamento e delle domande connesse non più sorrette da un interesse attuale alla decisione.
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