Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 10929/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento - del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – DIQPAI – DG PQA prot. n. 0633056 del 15.11.2023, pubblicato in data 12.01.2024, di approvazione della “graduatoria definitiva” inerente ai programmi presentati nell'ambito della procedura indetta con avviso pubblico prot. n. 0182458 del 22 aprile 2022, come modificato dal successivo avviso pubblico prot. n. 0324845 del 21.07.2022, e relativi allegati, recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al d.m. n. 0673777 del 22 dicembre 2021; - della graduatoria allegata al decreto di cui al punto che precede, nonché di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento, comunque denominati, ivi compresi il decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0621652 del 05.12.2022, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 340824 del 30.06.2023 e la relativa nota di trasmissione. la nota del Presidente della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando prot. n. 0341697 del 30.06.2023, il decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0342515 del 30.06.2023, pubblicato in pari data, di approvazione della “graduatoria provvisoria” inerente ai programmi presentati nell'ambito della procedura suddetta e la relativa graduatoria ivi allegata, il verbale della Commissione di Valutazione dei contratti di filiera V bando del 19.10.2023 e la relativa nota di trasmissione del 20.10.2023 prot. n. 584063, tutte le griglie di valutazione del programma presentato dal ricorrente, ivi comprese quelle inerenti all'ulteriore valutazione effettuate a seguito della presentazione dell'istanza di riesame, nonché quelle inerenti ai programmi classificati ai posti da n. 1 a n. 39 della graduatoria; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi compresi lo stesso avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0182458 del 22.04.2022, come modificato a seguito dell'avviso pubblico di cui al provvedimento del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste prot. n. 0324845 del 21.07.2022 e dei relativi allegati, nonché della circolare esplicativa delle modalità di presentazione della proposta definitiva di Contratto di Filiera prot. n. 0525180 del 27.09.2023, pubblicata in pari data.

Giustizia amministrativa202401972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e atti della procedura di finanziamento dei contratti di filiera, con collocazione del programma della ricorrente alla posizione n. 259 e mancato finanziamento iniziale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente, soggetto proponente e mandatario di un raggruppamento, aveva presentato un programma di filiera denominato “Parmigiano Reggiano: il made in Italy nel mondo”. Il programma aveva superato la fase di ammissibilità, ma era stato collocato dapprima al n. 256 della graduatoria provvisoria e poi al n. 259 della graduatoria definitiva, con 78,08 punti e senza finanziamento. La ricorrente sosteneva che, a seguito della corretta attribuzione dei punteggi, avrebbe dovuto ottenere 80,67 punti. Con il ricorso aveva dedotto, tra l’altro, l’illegittima limitazione della prosecuzione della procedura ai soli programmi rientranti nel budget; l’illegittimità derivata e autonoma dell’avviso; l’erronea valutazione del proprio programma e di quelli concorrenti, con particolare riferimento ai requisiti specifici dei beneficiari, alle certificazioni volontarie e agli obiettivi ambientali; l’illegittima composizione e nomina della commissione; la violazione del principio di collegialità; l’insufficienza della motivazione del punteggio numerico; l’omessa predeterminazione dei criteri per l’erogazione dei contributi; l’illegittimità della circolare del 27 settembre 2023; l’incompetenza del Direttore generale; e vizi di motivazione, istruttoria, travisamento, illogicità e sviamento relativi alla graduatoria definitiva. Nel corso del giudizio la ricorrente ha rinunciato ai motivi nn. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, mantenendo i motivi nn. 3, 5 e 6. A seguito del rifinanziamento della misura e dell’attività istruttoria svolta da ISMEA, è stato sottoscritto il contratto di filiera ed è stato riconosciuto il beneficio economico richiesto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi residui. Il giudice ha ritenuto integrati i presupposti della pronuncia: il pieno soddisfacimento extragiudiziale della pretesa originaria per fatto dell’amministrazione e il conseguimento dell’utilità sostanziale perseguita. In particolare, la sottoscrizione del contratto di filiera e il riconoscimento del beneficio economico hanno eliminato ogni concreta utilità ulteriore conseguibile mediante l’annullamento degli atti impugnati, facendo venir meno oggettivamente la lite. Le spese sono state compensate in ragione della complessità delle questioni e del comportamento processuale delle parti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Ai fini della pronuncia di merito contemplata all'art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento, per fatto dell’amministrazione e in via extragiudiziale, della pretesa azionata e il conseguimento dell’utilità sostanziale perseguita, con conseguente venir meno dell’interesse concreto alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 9 d.m. n. 0673777 del 22 dicembre 2021

    Richiamato tra le disposizioni che disciplinavano la valutazione dei programmi e i criteri di attribuzione dei punteggi, ma non esaminato nel merito a seguito della cessazione della materia del contendere.

  • art. 66 l. n. 289/2002

    Richiamato tra le norme poste a fondamento delle censure della ricorrente, senza decisione di merito.

  • art. 12 l. n. 241/1990

    Richiamato in relazione alla predeterminazione dei criteri per l’erogazione di contributi pubblici, ma non applicato nella decisione finale.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. richiede che l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto, anche extragiudizialmente, la pretesa sostanziale dedotta in giudizio e che il ricorrente abbia conseguito l’utilità concreta perseguita con l’azione.
  • La sottoscrizione del contratto di filiera e il correlato riconoscimento del beneficio economico possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa del partecipante a una procedura di finanziamento, rendendo inutile l’eventuale annullamento della graduatoria e degli atti presupposti.
  • Quando il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa elimina ogni ulteriore utilità concreta derivante dalla decisione sugli atti impugnati, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di illegittimità ancora coltivati.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.