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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16857/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 31/10/2023 con tre censure: (1) illegittimità della revoca della confisca del conto corrente n. 0001361 intestato a Raffaele Napolitano, disposta dal Tribunale il 21/07/2022, stante la definitiva confisca nel giudizio di merito e l'assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero; (2) e (3) carenza motivazionale e violazione di legge in relazione alla conferma della confisca allargata del conto corrente n. 10674 intestato a Giovanna Napolitano e dei veicoli intestati ad Alessandra Meo, per non aver la Corte di merito dato adeguata prova del collegamento fra i beni e l'attività illecita del prevenuto e per non aver valutato la documentazione attestante l'origine lecita delle risorse utilizzate dalle terze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso congiunto fondato. Sul primo motivo, ha affermato che la confisca divenuta definitiva nel giudizio di merito non poteva essere revocata dal giudice dell'esecuzione, e che l'ordinanza di revoca del 21/07/2022 aveva prodotto effetti irreversibili in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero; tuttavia il successivo provvedimento del giudice dell'opposizione non poteva peggiorare la situazione del prevenuto per violazione del divieto di reformatio in peius. Sui secondi motivi, la Cassazione ha annullato la conferma delle confische allargate nei confronti di Giovanna Napolitano e di Alessandra Meo ritenendo insufficiente il vaglio del Tribunale circa le fonti di reddito e la documentazione probante l'acquisto lecito dei beni; il Tribunale avrebbe dovuto effettuare specifici accertamenti contabili e motivare il nesso funzionale prima di confermare le ablazioni. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è annullata nei termini indicati e la causa rinviata per i consequenziali adempimenti istruttori e decisori compatibili con i principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 54 cod. proc. civ.

    Citato tra le norme richiamate nella doglianza iniziale; non oggetto di interpretazione esplicita nella motivazione principale.

  • art. 1886 cod. ord. milit.

    Richiamato nella esposizione dei motivi di ricorso, senza rilievo decisorio specifico nella motivazione pubblicata.

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Principio del divieto di reformatio in peius nel giudizio di appello utilizzato analogicamente per affermare il divieto di peggioramento della posizione del soggetto nelle vicende esecutive/oppositive.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Norma sui poteri del giudice dell'esecuzione; la Corte distingue tra i poteri esecutivi e l'impossibilità di revocare misure divenute definitive nel giudizio di merito.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma che disciplina la confisca per equivalente; utilizzata per inquadrare l'ablazione allargata e i limiti applicativi nei confronti di terzi non coinvolti.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma collegata alla confisca e agli effetti ablatori; richiamata nell'ambito della verifica dei presupposti per la confisca allargata.

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306

    Richiamata dalla giurisprudenza di legittimità come limite alla revoca da parte del giudice dell'esecuzione di confische disposte con sentenza definitiva.

  • art. 10, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Normativa sulle misure di prevenzione citata per estendere principi in materia di reformatio in peius anche alle misure ablatorie similari.

Massime di principio

  • La confisca disposta con sentenza definitiva nel giudizio di merito non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione quando la decisione è divenuta irrevocabile; qualsiasi tentativo di modificare la situazione sostanzialmente peggiorando la posizione del condannato nell'ambito esecutivo può violare il divieto di reformatio in peius.
  • Se un provvedimento di revoca emesso dal giudice non viene impugnato dal Pubblico Ministero, i suoi effetti si consolidano: successivi provvedimenti non possono essere adottati in modo da arrecare un peggioramento vietato dalla regola della reformatio in peius.
  • La confisca allargata nei confronti di terzi (confisca per equivalente) richiede un rigoroso esame delle fonti di provenienza dei beni e della documentazione probatoria fornita dalle terze interessate; il giudice dell'esecuzione deve motivare analiticamente il mancato riconoscimento dell'origine lecita delle risorse prima di confermare l'ablazione.
  • La posizione del condannato e quella di terzi collegati devono essere distinte: mentre l'ablazione può prescindere dal nesso di pertinenzialità per il condannato, nei confronti di terzi non coinvolti occorre dimostrare positivamente la connessione economica o procedere a specifici accertamenti contabili.
  • Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di confrontarsi con le allegazioni difensive e la documentazione prodotta dalle terze, compiendo verifiche reddituali e patrimoniali prima di disporre o confermare misure ablative.

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